Cassazione Penale, Sentenza n. 26252/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso il rigetto dell'istanza per ottenere il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen. Le censure erano principalmente due: (1) che il reclamo era stato proposto tempestivamente mediante PEC entro il termine utile (notifica al difensore il 22/05/2023; PEC inviata il 6/06 alle 20:30:20) e quindi l'ordinanza aveva errato nel ritenere tardiva la impugnazione ai sensi dell'art. 585 lett. a) cod. proc. pen.; (2) che l'ordinanza aveva errato nel ritenere il reclamo inammissibile per carenza di interesse/irreperibilità del reclamante e che il provvedimento soffriva di vizio di motivazione, non considerando l'evoluzione giurisprudenziale sui criteri di computo dello spazio individuale minimo e i presupposti di competenza per i rimedi ex art. 35-ter.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e perciò assorbente: ha accertato dalle ricevute PEC che il reclamo è stato effettivamente depositato e accettato dal sistema alle ore 20:20 dell'ultimo giorno utile, e ha applicato il principio secondo cui, in base alla disciplina transitoria (art. 87-bis d.lgs. 150/2022 introdotto dall'art. 5-quinquies, legge 199/2022), l'atto telematico è tempestivo se l'accettazione avviene entro le 24 del giorno di scadenza. Ha inoltre affermato che l'equiparazione tra irreperibilità del reclamante e mancanza di interesse è illegittima e non risulta dagli atti (non era stato emanato decreto di irreperibilità e le notifiche erano state eseguite al difensore domiciliatario). La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la competenza del magistrato di sorveglianza per i rimedi ex art. 35-ter sussiste anche se il ricorrente viene scarcerato nelle more, e che il ristoro può essere in forma "specifica" (detrazione di pena) o in forma monetaria; ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che dovrà attenersi ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 585 lett. a) cod. proc. pen.
termine di 15 giorni per proporre il reclamo
La Corte ha valutato la tempestività del reclamo alla luce della disciplina sul deposito telematico: il termine va rispettato ma il deposito è valido se l'accettazione del sistema informatico avviene entro le 24 dell'ultimo giorno utile
art. 591 c. lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato quale norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione (viene indicato tra i motivi denunciati dal ricorrente)
art. 35-ter Ord. pen.
comma 3: "coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere, possono proporre un'azione ... a pena di decadenza entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione"
Regola i rimedi risarcitori per violazioni dell'art. 3 CEDU: prevede forme di ristoro 'specifico' (detrazione di pena) o monetario; disciplina la competenza e i termini per chi ha già terminato la detenzione
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Richiamato nel testo come riferimento al "pregiudizio" evocato dall'art. 35-ter; serve a individuare lo strumento processuale ma non impone che il pregiudizio sia attuale ai fini della competenza del magistrato di sorveglianza
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
disciplina transitoria sul deposito telematico
In base alla disciplina transitoria, e alla giurisprudenza richiamata, l'atto telematico si considera tempestivo se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le 24 dell'ultimo giorno utile
art. 5-quinquies, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n. 199
Ha introdotto la disciplina transitoria richiamata (art. 87-bis d.lgs. 150/2022) relativa al deposito telematico
Massime di principio
- Il deposito telematico è tempestivo se l'accettazione del sistema informatico dell'ufficio giudiziario avviene entro le 24 del giorno di scadenza (anche se l'orario reale è prima delle 24), ai sensi della disciplina transitoria
- La mera circostanza che il reclamante sia stato scarcerato o ritenuto 'irreperibile' non equivale automaticamente a mancanza di interesse all'impugnazione; l'irreperibilità deve risultare da atti e non può essere usata per introdurre cause di inammissibilità non previste dalla legge
- Il magistrato di sorveglianza conserva competenza per le istanze ex art. 35-ter presentate in costanza di detenzione anche se il richiedente viene scarcerato durante il procedimento; ciò evita di privare il soggetto di una tutela effettiva e tempestiva
- Il rimedio ex art. 35-ter può tradursi in detrazione di pena (forma "specifica") o in ristoro monetario; la forma monetaria è prevista quando non è possibile concedere la detrazione per mancanza di pena residua
- Il giudice che dichiara inammissibile un reclamo per motivi procedurali deve motivare adeguatamente e non in termini apodittici, considerando l'evoluzione della giurisprudenza sui criteri relativi al pregiudizio da detenzione
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