Sentenza n. 2708/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del verbale di gara n.5 del 30 luglio 2024 nella parte in cui sono stati attribuiti i punteggi all’offerta tecnica in relazione al criterio di valutazione n.8; b) della determina dirigenziale, di estremi sconosciuti, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara, per l’esecuzione dei lavori di Completamento Capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e regimentazione delle acque meteoriche della discarica sita in località Maruzzella, alla controinteressata Gentile Ambiente s.p.a.; c) della determinazione dirigenziale n.746 del 6/6/2024 di nomina dei commissari di gara; d) di tutti gli atti posti in essere dai commissari di gara con conseguente rinnovazione della gara; e) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tralice Costruzioni S.r.l. il 29/7/2025: f) della comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara del 16/7/2025; g) della determinazione dirigenziale n.1128 del 7/7/2025 di aggiudicazione della gara comunicata il 16.7.2025; h) della comunicazione del 16/7/2025 con la quale sono stati trasmessi gli atti indicati sub f) e g);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti endoprocedimentali della gara, nomina della commissione giudicatrice, attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica e, con motivi aggiunti, aggiudicazione definitiva dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, terza graduata nella procedura per l'esecuzione di lavori di completamento del capping e ripristino delle opere di estrazione del biogas e di regimentazione delle acque meteoriche di una discarica, ha impugnato inizialmente la nomina della commissione di gara e il verbale recante l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica, chiedendo la rinnovazione della gara. Dopo la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva all'impresa controinteressata, ha proposto motivi aggiunti contro l'aggiudicazione, deducendone l'illegittimità derivata dalla presunta incompetenza professionale dei commissari, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016. La censura sosteneva che i commissari non possedessero competenze o esperienze pregresse in materia ambientale. Nel ricorso introduttivo erano inoltre presenti critiche ai punteggi attribuiti all'offerta tecnica in relazione al criterio n. 8, collocate tuttavia nella sola parte dedicata al fatto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse, poiché riguardava esclusivamente atti endoprocedimentali privi di immediata lesività. In particolare, la nomina della commissione e gli atti compiuti durante la gara devono essere impugnati insieme al provvedimento finale, quando la lesione della posizione dell'operatore economico diviene concreta e attuale. Ha invece esaminato nel merito i motivi aggiunti, applicando il criterio della ragione più liquida, e li ha rigettati perché infondati. La contestazione della competenza dei commissari è risultata generica e meramente assertiva ed è stata smentita dai curricula, dai quali emergevano, per tutti i componenti, esperienze professionali nel settore dei rifiuti e in materia ambientale, nonché, per il presidente, titoli accademici e post-laurea pertinenti. Il requisito di competenza professionale può derivare non solo da uno specifico titolo di studio, ma anche da attività e incarichi precedentemente svolti; non è necessaria una rigida corrispondenza tra la competenza di ciascun commissario e ogni singola attività oggetto dell'appalto, essendo sufficienti aree tematiche omogenee o almeno contigue. Le ulteriori critiche ai punteggi dell'offerta tecnica non sono state esaminate perché formulate soltanto nella parte narrativa del ricorso, come motivi intrusi privi della necessaria specificità, e perché funzionali soltanto a dimostrare il nesso tra la dedotta incompetenza e l'esito della valutazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Provincia di Caserta e dell'aggiudicataria, liquidate complessivamente in € 4.000,00 oltre accessori, in ragione di metà per ciascuna parte.
Norme richiamate
art. 77 d.lgs. n. 50/2016
“limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”
La competenza professionale dei commissari non richiede una rigida corrispondenza con ogni singola attività dell'appalto né uno specifico titolo di studio; può essere dimostrata anche da esperienze professionali e incarichi pregressi riferibili ad aree tematiche omogenee o contigue all'oggetto contrattuale.
principio di specificità dei motivi di ricorso
Le censure collocate esclusivamente nella parte dedicata al fatto, senza autonoma formulazione nella parte dei motivi, possono essere qualificate come motivi intrusi e non sono scrutinabili per violazione del principio di specificità.
Massime di principio
- La nomina della commissione giudicatrice e gli altri atti endoprocedimentali di gara, in assenza di autonoma lesività, non devono essere impugnati immediatamente; l'interesse a ricorrere sorge con il provvedimento finale, rispetto al quale tali atti possono essere contestati congiuntamente.
- Il requisito di competenza professionale dei commissari previsto dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 può essere integrato da esperienze professionali e incarichi precedentemente svolti, oltre che da titoli di studio; non è indispensabile il possesso di uno specifico titolo accademico.
- La competenza dei commissari deve riferirsi ad aree tematiche omogenee o almeno contigue all'oggetto complessivo dell'appalto, senza necessità di una corrispondenza rigida con ciascuna singola attività o componente materiale della prestazione.
- Una censura formulata soltanto nella parte narrativa del ricorso, senza essere autonomamente articolata tra i motivi, può essere dichiarata inammissibile come motivo intruso per violazione del principio di specificità.
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