Sentenza n. 994/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto notificato in data 19 gennaio 2026 con cui il Questore di -OMISSIS- ha disposto nei confronti del ricorrente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta dal Questore in ragione di una condanna, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 337 e 572 c.p. e di una successiva condanna, anch’essa conseguente a patteggiamento e riconosciuta in continuazione, per atti persecutori ex art. 612-bis c.p., preceduta dall’arresto in flagranza e dall’applicazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 9 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la Questura avrebbe operato un automatismo tra condanne penali e pericolosità sociale, senza autonoma e concreta valutazione della sua posizione. Ha inoltre contestato la rilevanza delle sentenze di patteggiamento, qualificato gli episodi come isolati e negato che dimostrassero una stabile inclinazione criminale. Ha lamentato, altresì, l’omessa considerazione della lunga permanenza in Italia, dell’attività lavorativa e dei legami familiari, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficienza di motivazione, in quanto il riferimento alla «non comune predisposizione» a delinquere sarebbe stato apodittico e non accompagnato da un’adeguata prognosi di pericolosità né da un bilanciamento tra sicurezza pubblica e radicamento dello straniero.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati e connessi i motivi dedotti. Ha rilevato che l’art. 9, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998 consente la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo quando vengano meno le condizioni per il rilascio, tra cui l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Tale valutazione non può fondarsi sul mero automatismo della condanna penale, ma deve essere complessiva, concreta e motivata, tenendo conto anche dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso esaminato, tuttavia, la Questura non si è limitata al dato formale delle condanne, ma ha valorizzato la natura e la gravità delle condotte, riconducibili alla violenza domestica, la reiterazione dei comportamenti, il coinvolgimento di una stretta congiunta e l’applicazione del divieto di avvicinamento. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare un giudizio concreto di pericolosità sociale e non sono stati reputati sindacabili nel merito in assenza di illogicità o travisamento. Il TAR ha inoltre ritenuto rilevante che i reati rientrassero tra quelli indicati dall’art. 380 c.p.p. e che gli artt. 4 e 18-bis del d.lgs. n. 286/1998 attribuissero rilievo specifico ai reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Quanto ai legami familiari e lavorativi, il Collegio ha affermato che la presenza di familiari e l’inserimento lavorativo non costituiscono uno scudo assoluto contro la revoca; nel caso concreto, la gravità delle condotte risultava incompatibile con la valorizzazione dei rapporti familiari, la cui attualità e consistenza non erano state adeguatamente provate, mentre l’interesse pubblico alla sicurezza prevaleva sull’inserimento lavorativo. Nulla è stato disposto sulle spese, data la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
«il permesso di soggiorno di cui al comma 1 [...] è revocato (...) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4»; «Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»
La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando venga meno la condizione dell’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; la valutazione deve essere complessiva e considerare anche l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Le condanne, anche non definitive, per i reati indicati dalla norma, compresi quelli previsti dall’art. 380 c.p.p. e, per i delitti non colposi, dall’art. 381 c.p.p., costituiscono elementi sintomatici della pericolosità e possono fondare il diniego o la revoca del titolo di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Nella valutazione del titolo di soggiorno devono essere considerati la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo; tali elementi non prevalgono necessariamente sull’interesse pubblico alla sicurezza quando la pericolosità risulti concretamente motivata.
art. 18-bis d.lgs. n. 286/1998
La disposizione attribuisce rilievo specifico ai reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, prevedendo la facoltà del Questore di revocare il permesso di soggiorno.
art. 380 c.p.p.
I reati rientranti nell’ambito applicativo della disposizione sono considerati dal giudice elementi sintomatici della pericolosità dello straniero ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è stata ritenuta utilizzabile quale elemento valutativo della pericolosità, unitamente alla natura delle condotte e agli ulteriori provvedimenti giudiziari.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni e previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sul mero automatismo derivante da una condanna penale, ma richiede una valutazione concreta, complessiva e motivata della pericolosità dello straniero, riferita alla natura, gravità e reiterazione delle condotte e alla loro effettiva incidenza sull’ordine pubblico.
- Le condanne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, anche se pronunciate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e unitamente ad altri elementi quali l’arresto in flagranza e il divieto di avvicinamento, possono costituire base sufficiente per un giudizio di pericolosità sociale incompatibile con il mantenimento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
- Nella valutazione della pericolosità ai fini della revoca del permesso di soggiorno devono essere considerati la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo; tuttavia, tali elementi non costituiscono una garanzia assoluta di permanenza e possono essere recessivi rispetto a condotte criminali di particolare gravità, concretamente valutate e motivate.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale della Questura in ordine alla pericolosità dello straniero non può sostituire il merito amministrativo e resta circoscritto alla verifica di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o insufficienza della motivazione.
- La commissione di reati di violenza domestica può compromettere, anziché rafforzare, il rilievo dei legami familiari ai fini del mantenimento del titolo di soggiorno, quando le condotte incidano proprio sui doveri di solidarietà, rispetto e protezione propri del nucleo familiare.
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