Cassazione Civile, Ordinanza n. 28449/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La contribuente aveva chiesto la cancellazione dal ruolo e l’annullamento di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e accertamento, invocando la disciplina dell’art. 1, commi 537 e seguenti, della L. 228/2012. L’istanza di sospensione legale della riscossione era stata inviata via PEC il 12.9.2017 e, secondo la sua tesi, i soggetti creditori non avevano risposto entro 220 giorni, con conseguente annullamento dei carichi. La Corte di merito aveva però ritenuto che non ricorressero i presupposti di legge: l’istanza non risultava presentata a seguito della notifica di un atto di riscossione o di atti cautelari/esecutivi; l’estratto di ruolo non è un atto di riscossione; le causali erano generiche; non era dimostrato il rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto; inoltre era stata valorizzata la pregressa rateizzazione come ostativa alla dedotta prescrizione. Con il primo motivo di ricorso in Cassazione la contribuente ha dedotto violazione della L. 228/2012, sostenendo che il silenzio dei creditori oltre 220 giorni dovesse comportare l’annullamento. Con il secondo ha denunciato ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che i giudici di merito avessero deciso su eccezioni non sollevate. Con il terzo ha censurato la motivazione come illogica e incomprensibile, contestando il rilievo attribuito all’estratto di ruolo e alla struttura argomentativa della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha confermato la proposta di definizione anticipata e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con le rationes decidendi della sentenza impugnata e che, in particolare, l’istanza ex L. 228/2012 non producesse annullamento di diritto quando manchino i presupposti legali: non basta il silenzio dell’amministrazione, occorre che la domanda sia proposta nei termini, in relazione a un atto idoneo e per ragioni rientranti nelle ipotesi tipizzate di cui al comma 538. Ha inoltre osservato che non vi era ultrapetizione, perché la controparte aveva contestato sin dall’origine il diritto all’annullamento, e che la motivazione della sentenza di merito era ampia e coerente, ben al di sopra del minimo costituzionale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 537 e ss., L. 228/2012
La sospensione legale della riscossione richiede la ricorrenza dei presupposti tipizzati dalla norma; il mero silenzio dell’ente creditore non comporta annullamento di diritto se l’istanza non è corredata da motivi e condizioni rientranti nelle ipotesi previste e non è proposta nei termini previsti.
art. 1, comma 538, L. 228/2012
L’istanza deve indicare specifiche cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria e deve essere presentata in relazione a un atto di riscossione o a un atto cautelare/esecutivo nei termini previsti.
art. 1, comma 540, L. 228/2012
Il termine di 220 giorni per la risposta dell’amministrazione rileva solo se l’istanza è ammissibile e fondata sui motivi tipici previsti dalla disciplina.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è stato ritenuto inidoneo perché non si confrontava con le rationes decidendi effettive della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Le censure di ultrapetizione e di motivazione apparente sono state respinte perché la sentenza di merito non aveva deciso oltre i limiti della domanda e la motivazione era logicamente adeguata.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice valuta, in diritto, se siano integrati i presupposti della fattispecie dedotta, a fronte di una contestazione ampia del diritto avversario.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte ha confermato la proposta di definizione anticipata in sede camerale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
È stata disposta una somma ulteriore a carico della ricorrente per la proposizione del ricorso ritenuto infondato/inammissibile secondo la disciplina della responsabilità aggravata.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
È stata disposta una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012, il silenzio dell’amministrazione oltre 220 giorni non determina automaticamente l’annullamento del ruolo se l’istanza non è presentata nei presupposti e nei termini fissati dalla legge.
- L’istanza di sospensione deve essere riferita a un atto di riscossione o a un atto cautelare/esecutivo e deve contenere causali specifiche, riconducibili alle ipotesi tipizzate di possibile estinzione della pretesa; l’estratto di ruolo, di per sé, non è equiparabile a un atto di riscossione.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice si limita a verificare in diritto se la fattispecie legale invocata dalla parte sia realmente integrata, soprattutto se la controparte ha contestato in modo ampio il diritto azionato.
- La censura di motivazione apparente o illogica è infondata se la sentenza di merito contiene un percorso argomentativo chiaro, analitico e coerente, sufficiente a superare il minimo costituzionale di motivazione.
- Nel ricorso per cassazione occorre confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi di merito, senza critica specifica alle ragioni decisive della decisione, conduce all’inammissibilità.
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