Cassazione Penale, Ordinanza n. 24706/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale ha applicato all'imputato, a seguito di accordo con il Pubblico Ministero, la pena concordata per un reato di furto in abitazione/introduzione in abitazione? No: il testo indica soltanto il reato di cui all'art. 624-bis c.p. L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 56 e 624-bis c.p. perché il fatto sarebbe stato erroneamente qualificato come delitto consumato, anziché come tentativo. La censura mirava quindi a contestare la qualificazione giuridica del fatto e, in sostanza, la valutazione della sussistenza della forma consumata del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica, illegalità della pena). Nel caso concreto, però, la doglianza non riguardava un errore manifesto di qualificazione giuridica, ma la prova della concreta sussistenza del reato consumato, questione estranea ai limiti del ricorso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
norma incriminatrice del reato oggetto di patteggiamento; la Corte non entra nel merito della configurabilità della consumazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della doglianza proposta
art. 56 c.p.
richiamato dal ricorrente per sostenere che il fatto integrasse il tentativo e non il delitto consumato
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; non è consentita una censura che in realtà investa la prova della sussistenza del fatto
art. 610 comma 5-bis c.p.p.
la causa di inammissibilità è dichiarata senza formalità di procedura
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; fuori da tali ipotesi il ricorso è inammissibile.
- La deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione.
- Non è consentito utilizzare il motivo sull'erronea qualificazione giuridica per sollecitare un controllo sulla prova della concreta sussistenza del reato consumato o tentato, perché tale verifica esula dai limiti del ricorso contro il patteggiamento.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento viene dichiarato inammissibile, la Corte può provvedere senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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