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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44910/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I fratelli Durante avevano proposto opposizione all'ordinanza del Gip che aveva respinto le loro istanze dirette a far valere un credito ipotecario (ceduto con scrittura privata del 23/4/2010) su un immobile confiscato a loro padre, Durante Dario. Il Gip aveva ritenuto che la cessione fosse qualificabile come negozio fiduciario/simulato e che dunque i ricorrenti non avessero la reale titolarità del credito e della garanzia ipotecaria, respingendo l'opposizione. I ricorrenti hanno impugnato tale ordinanza davanti alla Corte di Cassazione sostenendo carenza o apparente motivazione e erronea applicazione di principi di diritto civile relativi a causa, simulazione, negozio indiretto e negozio fiduciario, nonché inosservanza delle prescrizioni derivanti da precedente pronuncia della Corte stessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. Ha ritenuto che il Gip non avesse ottemperato adeguatamente alla precedente pronuncia della Corte, avesse utilizzato in termini generici e apodittici istituti civilistici (simulazione, negozio indiretto, negozio fiduciario) senza indicare soggetti e fatti concreti e senza riscontro probatorio, e che la motivazione fosse dunque carente e congetturale. La Corte ha inoltre richiamato i principi secondo cui il giudice penale dell'esecuzione deve verificare la titolarità effettiva del credito e la buona fede del terzo e del creditore originario quando è in discussione l'opponibilità del credito alla confisca.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    La confisca per equivalente prevista in ambito tributario non esclude il diritto del terzo creditore che dimostri una titolarità anteriore e non strumentale; i principi di tutela del terzo si applicano anche a questa forma di confisca

  • d.lgs. n. 159 del 2011

    L'art. 52 (diritti di credito e garanzie anteriori al sequestro) esprime un principio generale applicabile anche ad altre tipologie di confisca: il terzo ha diritto a verifica giurisdizionale della buona fede; l'art. 45 conferisce allo Stato l'acquisto originario del bene confiscato ma non travolge diritti anteriori dei terzi

  • codice di procedura penale

    art. 667 comma 4; art. 627 comma 3; art. 606 lett. b) ed e)

    Art. 667 comma 4: disciplina l'opposizione nel procedimento esecutivo; art. 627 comma 3: obbligo del giudice del rinvio di conformarsi alla decisione della Corte di cassazione; art. 606 lett. b) ed e): criteri di impugnazione per violazione di legge e motivazione insufficiente, invocati dai ricorrenti

  • codice civile

    Riferimento alla disciplina della prescrizione del credito, rilevante per l'accertamento dell'effettiva titolarità e dell'operatività del diritto creditizio all'epoca del sequestro

  • giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e sezioni civili/penali)

    Sez. U. n. 29847 del 31/05/2018; Sez. I n. 22048 del 26/02/2021; Sez. U. n. 9 del 28/04/1999

    Richiamati i principi consolidati secondo cui il terzo deve dimostrare la nascita del credito anteriormente al sequestro e l'assenza di strumentalità rispetto all'attività illecita; il sacrificio dei diritti di terzi non è ammissibile se il terzo è estraneo alla condotta illecita e agì con buona fede e diligenza

Massime di principio

  • Il terzo titolare di un credito o di una garanzia che risulti da atti anteriori al sequestro/confisca ha il diritto ad una verifica giurisdizionale della propria posizione e della buona fede, anche quando la confisca è disposta per equivalente
  • Le qualificazioni di simulazione, negozio fiduciario o negozio indiretto devono essere concretamente motivate: occorre indicare i soggetti coinvolti, i negozi 'mezzo' e 'fine' e fornire riscontri probatori; affermazioni generiche e apodittiche sono insufficienti
  • Il giudice del rinvio deve conformarsi e motivare espressamente rispetto alle censure e alle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen
  • Nelle cessioni di credito rileva l'epoca di nascita del credito originario e la mancata strumentalità rispetto all'illecito; la buona fede del creditore originario e del cessionario è elemento decisivo e richiede prova
  • La confisca acquista efficacia autoritativa ma non estingue in modo automatico diritti reali anteriori di terzi che abbiano agito con diligenza e senza conoscenza del reato

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