Cassazione Penale, Sentenza n. 44910/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I fratelli Durante avevano proposto opposizione all'ordinanza del Gip che aveva respinto le loro istanze dirette a far valere un credito ipotecario (ceduto con scrittura privata del 23/4/2010) su un immobile confiscato a loro padre, Durante Dario. Il Gip aveva ritenuto che la cessione fosse qualificabile come negozio fiduciario/simulato e che dunque i ricorrenti non avessero la reale titolarità del credito e della garanzia ipotecaria, respingendo l'opposizione. I ricorrenti hanno impugnato tale ordinanza davanti alla Corte di Cassazione sostenendo carenza o apparente motivazione e erronea applicazione di principi di diritto civile relativi a causa, simulazione, negozio indiretto e negozio fiduciario, nonché inosservanza delle prescrizioni derivanti da precedente pronuncia della Corte stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. Ha ritenuto che il Gip non avesse ottemperato adeguatamente alla precedente pronuncia della Corte, avesse utilizzato in termini generici e apodittici istituti civilistici (simulazione, negozio indiretto, negozio fiduciario) senza indicare soggetti e fatti concreti e senza riscontro probatorio, e che la motivazione fosse dunque carente e congetturale. La Corte ha inoltre richiamato i principi secondo cui il giudice penale dell'esecuzione deve verificare la titolarità effettiva del credito e la buona fede del terzo e del creditore originario quando è in discussione l'opponibilità del credito alla confisca.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000
La confisca per equivalente prevista in ambito tributario non esclude il diritto del terzo creditore che dimostri una titolarità anteriore e non strumentale; i principi di tutela del terzo si applicano anche a questa forma di confisca
d.lgs. n. 159 del 2011
L'art. 52 (diritti di credito e garanzie anteriori al sequestro) esprime un principio generale applicabile anche ad altre tipologie di confisca: il terzo ha diritto a verifica giurisdizionale della buona fede; l'art. 45 conferisce allo Stato l'acquisto originario del bene confiscato ma non travolge diritti anteriori dei terzi
codice di procedura penale
art. 667 comma 4; art. 627 comma 3; art. 606 lett. b) ed e)
Art. 667 comma 4: disciplina l'opposizione nel procedimento esecutivo; art. 627 comma 3: obbligo del giudice del rinvio di conformarsi alla decisione della Corte di cassazione; art. 606 lett. b) ed e): criteri di impugnazione per violazione di legge e motivazione insufficiente, invocati dai ricorrenti
codice civile
Riferimento alla disciplina della prescrizione del credito, rilevante per l'accertamento dell'effettiva titolarità e dell'operatività del diritto creditizio all'epoca del sequestro
giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e sezioni civili/penali)
Sez. U. n. 29847 del 31/05/2018; Sez. I n. 22048 del 26/02/2021; Sez. U. n. 9 del 28/04/1999
Richiamati i principi consolidati secondo cui il terzo deve dimostrare la nascita del credito anteriormente al sequestro e l'assenza di strumentalità rispetto all'attività illecita; il sacrificio dei diritti di terzi non è ammissibile se il terzo è estraneo alla condotta illecita e agì con buona fede e diligenza
Massime di principio
- Il terzo titolare di un credito o di una garanzia che risulti da atti anteriori al sequestro/confisca ha il diritto ad una verifica giurisdizionale della propria posizione e della buona fede, anche quando la confisca è disposta per equivalente
- Le qualificazioni di simulazione, negozio fiduciario o negozio indiretto devono essere concretamente motivate: occorre indicare i soggetti coinvolti, i negozi 'mezzo' e 'fine' e fornire riscontri probatori; affermazioni generiche e apodittiche sono insufficienti
- Il giudice del rinvio deve conformarsi e motivare espressamente rispetto alle censure e alle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen
- Nelle cessioni di credito rileva l'epoca di nascita del credito originario e la mancata strumentalità rispetto all'illecito; la buona fede del creditore originario e del cessionario è elemento decisivo e richiede prova
- La confisca acquista efficacia autoritativa ma non estingue in modo automatico diritti reali anteriori di terzi che abbiano agito con diligenza e senza conoscenza del reato
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