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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37192/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 167 e 168 c.p. e agli artt. 665 ss. c.p.p., sostenendo che si sarebbe dovuto applicare l'art. 167 c.p. (estinzione del reato) perché, secondo la difesa, l'effetto estintivo si sarebbe verificato prima della commissione del secondo reato preso a fondamento della revoca

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, confermando la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, c.p. La Corte ha spiegato che, ai fini del quinquennio previsto per la sospensione condizionale, il riferimento è alla data di consumazione del nuovo reato; l'effetto ostativo dell'avvenuta commissione è subordinato all'accertamento definitivo (per la presunzione di non colpevolezza), ma ciò non altera il fatto che, se il nuovo reato è stato consumato entro il quinquennio, la revoca è legittima. Nel caso concreto la prima sentenza è divenuta irrevocabile il 28/07/2011 e i reati utilizzati per la revoca sono stati consumati il 30/09/2012 (e il 30/09/2013), cioè entro il quinquennio, per cui la revoca è stata correttamente disposta. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamate dalla difesa come vizio formale/motivazionale del ricorso; la Corte ha ritenuto le censure infondate e ne ha rigettato il contenuto sostanziale

  • art. 167 c.p.

    Norma sull'estinzione del reato; la difesa sosteneva che l'estinzione avrebbe impedito l'esecuzione della pena. La Corte ha escluso l'applicabilità della tesi difensiva quando il nuovo reato sia stato consumato entro il quinquennio dalla irrevocabilità della prima sentenza

  • art. 168 c.p.

    Norma che disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di commissione di nuovo reato nel quinquennio. La Corte l'ha applicata ritenendo che la commissione del reato vada ancorata alla data di consumazione rispetto al quinquennio, pur richiedendo un accertamento definitivo per produrre l'effetto ostativo

  • artt. 665 ss. c.p.p.

    Norme sul procedimento esecutivo e responsabilità del giudice dell'esecuzione: richiamate nel ricorso, ma la decisione della Corte d'Appello è stata confermata

  • art. 27, comma 1 Cost.

    Richiamato come fondamento della necessità dell'accertamento definitivo per incidere sulla presunzione di non colpevolezza; la Corte ha spiegato che la finalità costituzionale giustifica il requisito dell'irrevocabilità ma non esclude la rilevanza della data di consumazione ai fini del quinquennio

  • giurisprudenza citata

    Sez. 1, n. 17878 del 30/01/2017 Rv. 269824; Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019 (Greco) Rv. 279015-01

    Precedenti di legittimità confermano il principio che la nozione di "commissione" del reato ai fini della sospensione condizionale va riferita alla data di consumazione rispetto al quinquennio, mentre l'effetto ostativo opera solo dopo l'accertamento definitivo

Massime di principio

  • Per la sospensione condizionale della pena il termine quinquennale si valuta rispetto alla data di consumazione del nuovo reato, non rispetto alla sola data di irrevocabilità della seconda condanna
  • L'effetto ostativo della commissione di un nuovo reato è subordinato all'accertamento definitivo (irrevocabilità) per rispetto alla presunzione di non colpevolezza, ma ciò non annulla la rilevanza temporale della consumazione rispetto al quinquennio
  • Se un nuovo reato è stato consumato entro i cinque anni dalla irrevocabilità della prima condanna, la revoca della sospensione condizionale può essere legittimamente disposta anche se la relativa sentenza di condanna diviene irrevocabile solo successivamente
  • La censura basata sull'applicazione dell'art. 167 c.p. (estinzione) richiede la verifica puntuale delle date: l'estinzione non opera se nei cinque anni è avvenuta la consumazione di un nuovo reato
  • In casi simili, la difesa dovrebbe concentrarsi su elementi probatori relativi alla data di consumazione del fatto nuovo e sull'assenza di una sentenza definitiva che accerti tale commissione, oppure dimostrare che la consumazione è avvenuta fuori dal quinquennio

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