Cassazione Civile, Ordinanza n. 28071/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un rapporto di conto corrente chiuso il 7 settembre 1993. I correntisti avevano chiesto la ripetizione di somme asseritamente indebitamente corrisposte in relazione al conto, ma la Corte di appello ha respinto il gravame e ha ritenuto prescritto il diritto azionato. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduceva violazione dell'art. 345 c.p.c. per il mancato esame di un verbale di udienza del 24 settembre 2002, formato in altro giudizio, che secondo i ricorrenti avrebbe dovuto essere acquisito e valutato; con il secondo si denunciava violazione degli artt. 2943, 2945, 2946 e 2937 c.c., nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che quel verbale e altre iniziative processuali avrebbero interrotto la prescrizione del credito di ripetizione, e che la Corte di merito avrebbe errato nel fissare il dies a quo della prescrizione e nel negare efficacia interruttiva alla richiesta di revoca dei provvedimenti monitori e alla pretesa rinuncia alla prescrizione da parte della banca.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del consigliere relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché carente di autosufficienza e comunque perché il documento era stato prodotto in appello senza che i ricorrenti spiegassero di non aver potuto produrlo prima per causa a loro non imputabile. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo sia perché diretto contro una ratio decidendi autonoma e già sufficiente a sorreggere la decisione, sia perché introduceva questioni nuove e non autosufficientemente documentate. Nel merito dei rilievi esaminati, la Corte ha confermato che la mera richiesta di revoca di provvedimenti monitori non equivale alla proposizione di una domanda di condanna della banca e quindi non interrompe la prescrizione del credito, ha escluso una rinuncia alla prescrizione da parte dell'istituto di credito e ha ribadito che, nelle azioni di ripetizione di indebito su conto corrente, il termine di prescrizione decorre dal saldo di chiusura del conto per le rimesse ripristinatorie e, per le rimesse solutorie, dall'annotazione in conto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità, al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e alla somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
In appello non è sufficiente la generica produzione di nuovi documenti; la parte deve comunque rispettare i limiti di ammissibilità e dare conto della loro non producibilità in primo grado per causa non imputabile.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta nella procedura camerale sulla proposta del consigliere delegato allo spoglio.
art. 2943 c.c.
Richiamato in tema di interruzione della prescrizione del diritto di credito azionato.
art. 2945 c.c.
Richiamato in tema di effetti dell'interruzione della prescrizione.
art. 2946 c.c.
Richiamato quale norma sul termine ordinario di prescrizione decennale.
art. 2937 c.c.
Richiamato per escludere una rinuncia alla prescrizione non desumibile da atti idonei.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nella censura di omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nella censura motivazionale, ma senza superare il vaglio di inammissibilità.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte ha ritenuto applicabili le statuizioni sanzionatorie conseguenti alla soccombenza nel giudizio di legittimità.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Ulteriore condanna pecuniaria a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass., Sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418
Nelle azioni di ripetizione di indebito su conto corrente, la prescrizione decorre, per le rimesse ripristinatorie, dalla data del saldo di chiusura del conto; per le rimesse solutorie, dall'annotazione in conto.
Massime di principio
- In cassazione, una censura su documento non esaminato è inammissibile se il ricorrente non ne riassume il contenuto essenziale e non ne dimostra l'ammissibile introduzione nel giudizio di merito, soprattutto quando si tratti di produzione tardiva in appello.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso deve investire tutte le rationes; l'omessa critica anche di una sola rende inammissibili le censure residue per difetto di interesse.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; la parte deve inoltre indicare specificamente gli atti processuali in cui la questione sarebbe stata dedotta, secondo il principio di autosufficienza.
- La mera contestazione o richiesta di revoca di provvedimenti monitori non equivale, di regola, a una domanda di accertamento del proprio credito e non è di per sé idonea a interrompere la prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito.
- La rinuncia alla prescrizione non può essere desunta in modo implicito da condotte processuali che non contengano un atto chiaro e univoco di riconoscimento o di abbandono dell'eccezione.
- Nelle azioni di ripetizione di indebito relative a un conto corrente bancario, il dies a quo della prescrizione va individuato, per le rimesse con funzione ripristinatoria, nella data di chiusura del conto e, per le rimesse solutorie, nel momento dell'annotazione in conto.
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