Sentenza del 21/03/2017 n. 2288 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento - Omessa attestazione della conformità della cartella notificata all'originale - Illegittimità - Sussiste - Notificazione in formato pdf, senza l'estensione "p7m" - Legittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della notificazione perché la cartella era stata trasmessa in formato PDF, senza estensione .p7m e senza attestazione di conformità all'originale. Secondo la contestazione, tale modalità non garantiva l'integrità, l'immodificabilità del documento e la certezza della sua provenienza.
La decisione
La sentenza ha ritenuto invalida la notificazione della cartella di pagamento effettuata tramite PEC in semplice formato PDF, privo dell'estensione .p7m. È stata valorizzata la funzione della firma digitale, incorporata nel formato .p7m, quale strumento idoneo a garantire l'integrità e l'immodificabilità del documento nonché l'identificazione del suo autore e la relativa paternità. La mancata attestazione di conformità della copia notificata all'originale ha ulteriormente determinato l'illegittimità della notificazione.
Massime di principio
- Nelle notificazioni via PEC di atti della riscossione, non è sufficiente trasmettere un documento in formato PDF se non sono garantite l'autenticità, l'integrità e la conformità all'originale.
- L'assenza dell'estensione .p7m può comportare l'invalidità della notificazione quando impedisce di verificare la firma digitale, la provenienza del documento e la sua immodificabilità.
- L'ente notificante deve assicurarsi che la copia informatica dell'atto sia conforme all'originale e che tale conformità risulti adeguatamente attestata, quando richiesta.
- In situazioni analoghe è necessario verificare non solo l'effettiva ricezione della PEC, ma anche il formato dell'allegato, la presenza della firma digitale, l'attestazione di conformità e la possibilità di identificare con certezza l'autore dell'atto.
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