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Sentenza

Sentenza n. 846/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Novi Ligure n. 8 del 19 febbraio 2024, recante “Approvazione variante parziale al P.R.G. Polo Industriale Nord-Ovest e aggiornamenti normativi e cartografici, ai sensi art 17 comma 5 LR 56/1977 smi”;

Giustizia amministrativa202400603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Novi Ligure di approvazione di una variante parziale al PRG relativa al Polo Industriale Nord-Ovest e di aggiornamenti normativi e cartografici

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare comunale di approvazione della variante parziale al PRG, chiedendone l'annullamento. Prima della decisione, il difensore della ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso e una richiesta di compensazione delle spese. La società controinteressata ha aderito alla richiesta di compensazione e il Comune ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese. Il TAR ha ritenuto che tali dichiarazioni, pur prive delle formalità previste dall'art. 84 c.p.a., fossero sintomatiche del sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione di rinuncia non è stata considerata una rinuncia formalmente perfezionata ai sensi dell'art. 84 c.p.a.; tuttavia, unitamente all'adesione della controinteressata e all'accettazione del Comune, ha dimostrato il venir meno dell'interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione dell'accordo espresso al riguardo.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    prive delle formalità di cui all’art. 84 c.p.a.

    Le dichiarazioni di rinuncia non formalizzate secondo l'art. 84 c.p.a. non determinano necessariamente l'estinzione per rinuncia, ma possono costituire elemento sintomatico del sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

    Il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Una dichiarazione di rinuncia al ricorso priva delle formalità richieste dall'art. 84 c.p.a. non comporta, di per sé, l'estinzione del giudizio per rinuncia, ma può essere valutata, insieme alle ulteriori dichiarazioni delle parti, come indice del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • Quando dagli atti processuali e dalle dichiarazioni delle parti emerga il venir meno dell'interesse alla trattazione del ricorso, il giudice amministrativo dichiara l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando le parti manifestano concordemente il proprio assenso alla compensazione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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