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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11732/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva riformato la sentenza di assoluzione del giudice dell'udienza preliminare, ritenendola responsabile del reato di calunnia per aver denunciato falsamente l'ex coniuge V.R. di non aver versato l'assegno di mantenimento. In cassazione la ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (mancata "motivazione rafforzata" per la riforma dell'assoluzione e insufficiente prova del dolo) e contestava la quantificazione del danno liquidato alla parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito adeguata motivazione, valorizzando fatti trascurati dal primo giudice (breve effettiva separazione, versamenti di denaro da parte del marito, reticenza della ricorrente che ha ammesso elementi solo dopo contestazioni) e che la reticenza e la rappresentazione falsa della vicenda dimostrassero il dolo richiesto per il reato di calunnia. Quanto al danno, la Corte ha giudicato legittima la liquidazione equitativa operata dalla Corte territoriale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi proponibili nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti di tale disposizione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Rilevanza della motivazione: quando si riforma totalmente una sentenza assolutoria è richiesta una motivazione commisurata al giudizio impugnato; qui la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata rispetto alle lacune del primo giudice

  • art. 368 cod. pen.

    Norma relativa al reato di calunnia; la sentenza ha valutato la sussistenza del dolo anche in presenza di reticenze e rappresentazioni false della vicenda

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma di assoluzione in primo grado (assolto ex art. 530); la Corte ha precisato che l'assoluzione dell'imputato nel processo originario non preclude la responsabilità dell'autrice della denuncia se emergono elementi di falsità e dolo

  • art. 570 cod. pen. (secondo comma)

    Norma relativa all'obbligo di assistenza e al reato contestato inizialmente al marito (mancato versamento dell'assegno); qui viene citata quale fatto oggetto della denuncia che si è poi rivelata falsa

Massime di principio

  • La riforma in appello di una sentenza assolutoria richiede una motivazione adeguata e commisurata al contenuto del giudizio di primo grado: se il primo giudice ha motivato in modo generico, l'appello può legittimamente svolgere il più approfondito esame probatorio
  • L'assoluzione dell'imputato in un processo penale non esclude automaticamente la responsabilità penale di chi ha sporto querela: la calunnia si configura quando la denuncia è oggettivamente falsa e corredata da dolo, che può ricavarsi anche da reticenze o rappresentazioni artatamente incomplete
  • Il dolo specifico nella calunnia non è escluso quando la falsa accusatrice ometta volontariamente elementi rilevanti o fornisca una versione reticente che viene smentita in dibattimento; l'ammissione degli elementi veri solo dopo contestazioni rafforza l'elemento doloso
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rielabora il giudizio sulle prove: può controllare la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle emergenze processuali
  • La liquidazione equitativa del danno da parte del giudice di merito è sindacabile limitatamente alla presenza o meno di una motivazione congrua; valutazioni sommarie ma sostenute da ragioni logiche restano difficilmente censurabili in cassazione
  • In caso di ricorso inammissibile il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se previsto, a somme in favore della Cassa delle ammende; l'entità può essere determinata equitativamente dal giudice

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