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Sentenza

Sentenza n. 2964/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’accertamento del diritto soggettivo dei ricorrenti a percepire l’indennità di trasferimento di cui alla Legge 86 del 2001, a seguito del rientro di tutti i ricorrenti in Italia dalla missione all’estero in sede differente da quella originaria in cui prestavano servizio prima dell’assegnazione all’estero, con effetto a far data dal trasferimento d’autorità disposto per ciascun ricorrente, oltre interessi come per legge sulle somme che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo, nonché per la condanna dell’intimata amministrazione al pagamento dell’indennità di trasferimento prevista dalla L. n. 86/2001 per il personale trasferito d'autorità, oltre ad interessi come per legge sulle somme che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo.

Giustizia amministrativa202406255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dell’indennità di trasferimento per il rientro in Italia in sede diversa da quella di precedente servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto all’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001 per il personale trasferito d’autorità, assumendo che il rientro in Italia dalla missione o assegnazione temporanea all’estero, con destinazione a una sede diversa da quella originaria, integrasse il presupposto del trasferimento d’autorità. L’Amministrazione aveva respinto le istanze richiamando l’abrogazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 86/2001 ad opera dell’art. 1, comma 363, della legge n. 190/2014. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato il pagamento della sorte capitale, ma non risultava il pagamento degli interessi legali maturati sui singoli ratei. I ricorrenti hanno quindi insistito per il riconoscimento degli interessi e per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere quanto alla sorte capitale, poiché il Ministero della Difesa aveva provveduto al pagamento degli importi dovuti nel corso del giudizio. Ha invece accolto la domanda relativa agli interessi legali, rilevando che essi spettano sulle somme liquidate dalla data di maturazione del credito, individuata nel momento in cui è divenuto efficace il trasferimento, fino all’effettivo pagamento. Il dispositivo ha quindi ordinato all’Amministrazione di corrispondere gli interessi legali sui singoli ratei. Le spese sono state compensate per metà, in considerazione dell’adempimento intervenuto, sebbene tardivamente, e il Ministero è stato condannato alla refusione della restante metà, liquidata in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 86/2001

    indennità prevista per i militari “trasferiti d’autorità”

    La disposizione è richiamata quale base del diritto all’indennità di trasferimento invocata dai ricorrenti.

  • art. 4, comma 1, l. 86/2001

    La disposizione è stata posta dall’Amministrazione a fondamento del diniego, in relazione alla sua asserita abrogazione.

  • art. 1, comma 363, l. 190/2014

    La norma è stata richiamata dall’Amministrazione per sostenere l’abrogazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 86/2001; il giudizio sulla sorte capitale è divenuto improcedibile per intervenuto pagamento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione corrisponde integralmente la sorte capitale oggetto della domanda, la controversia sul capitale deve essere dichiarata cessata per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il giudice può decidere le pretese accessorie ancora controverse.
  • Sugli emolumenti riconosciuti al dipendente pubblico spettano gli interessi legali dalla data di maturazione del credito, individuata nel momento in cui diviene efficace il trasferimento che fonda il diritto, fino all’effettivo pagamento.
  • L’intervenuto adempimento tardivo dell’amministrazione può giustificare la compensazione parziale delle spese, senza escludere la condanna dell’amministrazione alla refusione della parte residua in favore del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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