Sentenza n. 176/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1254/2024, pubblicata il 26.09.2024, del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, divenuta definitiva e notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito e non ha dato esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza. È stata inoltre richiesta la corresponsione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma quarto, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e la perdurante inadempienza dell'amministrazione. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Ha disposto, per il caso di ulteriore inadempienza, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, da attivarsi su istanza di parte entro i successivi novanta giorni. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo equa, anche ai fini dell'art. 114, comma quarto, c.p.a., la previsione contenuta nella sentenza da eseguire relativa agli interessi legali dalle scadenze al saldo e all'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi. Il ricorso è stato pertanto accolto in parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di valutare la concessione di una penalità di mora ai sensi del comma quarto.
art. 114, comma quarto, c.p.a.
La penalità di mora può essere riconosciuta nell'ambito del giudizio di ottemperanza, ma può essere negata quando le statuizioni economiche già contenute nel titolo esecutivo, come interessi e rivalutazione, siano ritenute eque anche a tale fine.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire, la sua notificazione all'amministrazione e la persistente inerzia di quest'ultima per ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo giudiziale.
- Quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte interessata in caso di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma quarto, c.p.a. non deve essere necessariamente riconosciuta quando il titolo da eseguire preveda già interessi legali e l'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi, qualora tali statuizioni siano ritenute eque dal giudice anche ai fini coercitivi.
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