Sentenza n. 1514/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente all’attribuzione del beneficio economico derivante dalla Carta del docente per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500, oltre interessi legali dalla data in cui il diritto all’accredito era maturato sino alla concreta attribuzione, mediante assegnazione della carta elettronica. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’integrale esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di un’astreinte. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma, senza dimostrare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi di pagamento da parte delle amministrazioni statali. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il giudicato, correttamente notificato e passato in giudicato, non risultava eseguito e il Ministero non aveva fornito la prova dell’adempimento. Il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per provvedere al pagamento della somma dovuta. È stato inoltre disposto che la ricorrente restituisca la copia esecutiva del titolo o rilasci quietanza dell’avvenuto pagamento. L’istanza di astreinte è stata respinta: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, comprese le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a giustificarne il mancato riconoscimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.
La penalità di mora può essere applicata anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza può escluderla o ridurne l’importo quando, oltre alla manifesta iniquità, ricorrano altre ragioni ostative, valutando discrezionalmente le difficoltà di adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, alla finanza pubblica e agli interessi pubblici coinvolti.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può imporre all’amministrazione un termine per l’esecuzione del giudicato e disporre, per l’eventuale ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, l’azione è ammissibile nei confronti dell’amministrazione statale solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando il giudicato sia stato correttamente notificato e sia decorso il termine dilatorio per l’adempimento, la mancata dimostrazione del pagamento da parte dell’amministrazione costituita determina l’accoglimento della domanda di ottemperanza e la dichiarazione dell’obbligo di eseguire integralmente il titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all’amministrazione inadempiente dopo la scadenza del termine assegnato e previa richiesta dell’interessato.
- L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente esclusa, ma la sua applicazione richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative all’adempimento; le difficoltà connesse alla finanza pubblica, ai vincoli di bilancio e alla rilevanza degli interessi pubblici possono giustificarne il diniego concreto.
- La nomina del commissario ad acta non trasferisce automaticamente sul commissario l’obbligo di rendicontazione: una volta eseguito il mandato, l’organismo commissariale deve riferire al giudice dell’ottemperanza sugli adempimenti compiuti, che provvederà separatamente alla liquidazione del compenso.
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