Sentenza del 07/02/2018 n. 515 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Redditi da lavoro dipendente - Indici di maggiore capacità contributiva - Accertamento sintetico - Mancata presentazione della dichiarazione - Dichiarazione omessa - Non è tale - Art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973 - Non applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato sinteticamente il reddito del contribuente per l'anno 2007, elevandolo da euro 8.611,00, risultanti dalla Certificazione Unica/CUD comunicata dal sostituto d'imposta, a euro 14.841,00. La maggiore capacità contributiva era stata desunta dall'acquisto, insieme al fratello, di un immobile e dall'acquisto di un'autovettura. Il contribuente aveva contestato la tardività dell'avviso, notificato il 22 novembre 2013, sostenendo che dovesse applicarsi il termine ordinario del quarto anno previsto per le dichiarazioni presentate o per i redditi già conosciuti dall'Amministrazione. L'Ufficio sosteneva invece che, non essendo stata presentata una dichiarazione dei redditi, ricorresse l'omessa dichiarazione e fosse applicabile il termine più ampio del quinto anno.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha stabilito che non poteva qualificarsi come omessa dichiarazione la mancata presentazione da parte di un soggetto esonerato, quando l'esistenza di ulteriori redditi fosse desunta soltanto mediante presunzioni derivanti da un accertamento sintetico. In presenza di una regolare Certificazione Unica e senza prova certa di ulteriori redditi non dichiarati, doveva applicarsi il termine ordinario del quarto anno. Poiché l'avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2012 ed era stato notificato il 22 novembre 2013, l'accertamento è risultato tardivo e quindi nullo. Le spese del grado sono rimaste a carico dell'Amministrazione, anche perché il contribuente vittorioso non si era costituito in appello.
Norme richiamate
Art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973
Il termine ordinario di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento è quello del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
La disposizione è stata ritenuta applicabile al contribuente, perché i redditi da lavoro dipendente erano già stati comunicati dal sostituto d'imposta e non vi era prova certa di un'effettiva omessa dichiarazione.
Art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973
Il termine più ampio opera nei casi di omessa dichiarazione.
Il termine lungo non è applicabile quando la mancata presentazione della dichiarazione dipende da un'esenzione legale e l'asserita esistenza di ulteriori redditi emerge soltanto da presunzioni dell'accertamento sintetico. Per applicarlo occorre la dimostrazione dell'effettivo errore od omessa dichiarazione del contribuente.
Art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese processuali è fondata sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere attività processuale per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto.
La parte vittoriosa non costituita e priva di attività processuale non può ottenere il rimborso delle spese del giudizio; pertanto, le spese del grado sono rimaste a carico dell'Amministrazione soccombente.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 15 maggio 2014
"errore" compiuto dal contribuente
La circolare è stata interpretata nel senso che il termine lungo può applicarsi anche a un soggetto normalmente esonerato dalla dichiarazione solo se è provato che egli avrebbe dovuto dichiarare ulteriori redditi e abbia erroneamente omesso di farlo.
Massime di principio
- La mancata presentazione della dichiarazione non equivale automaticamente a omessa dichiarazione ai fini del termine di decadenza: occorre verificare se il contribuente fosse effettivamente obbligato a presentarla.
- Quando il contribuente è esonerato dalla dichiarazione e i redditi da lavoro dipendente risultano da una Certificazione Unica, l'Amministrazione non può applicare il termine lungo basandosi soltanto su indici presuntivi di maggiore capacità contributiva.
- L'accertamento sintetico e gli indici di spesa possono fondare una contestazione reddituale, ma non dimostrano da soli che il contribuente abbia omesso una dichiarazione che era obbligato a presentare.
- Per applicare il termine previsto per l'omessa dichiarazione, l'Ufficio deve dimostrare in modo concreto l'esistenza di ulteriori redditi e l'obbligo dichiarativo del contribuente; non è sufficiente una ricostruzione meramente presuntiva.
- Se l'Amministrazione dispone già di informazioni ufficiali sui redditi del contribuente tramite il sostituto d'imposta, la situazione è più simile a una dichiarazione parziale o errata che a una totale assenza di informazioni, e tende ad applicarsi il termine ordinario più breve.
- Un avviso notificato oltre il termine applicabile è tardivo e deve essere annullato, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale degli indici utilizzati per ricostruire il maggior reddito.
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