Cassazione Penale, Ordinanza n. 28830/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il porto di un coltello e di una mazza da baseball, ritenuti privi di giustificato motivo. Con il primo motivo ha censurato la valutazione di merito sulla mancanza di giustificati motivi, sostenendo che tali ragioni fossero state dedotte nell'immediatezza. Con il secondo, terzo e quarto motivo ha contestato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di un teste a discarico e l'inosservanza dell'art. 131-bis c.p., deducendo che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che i giustificati motivi fossero stati dedotti immediatamente. Ha poi rilevato che le ulteriori censure riproducevano questioni già esaminate in appello con motivazione immune da vizi, sia quanto alla mancata rinnovazione istruttoria per genericità della richiesta difensiva, sia quanto all'esclusione della particolare tenuità del fatto, alla luce del tentativo di eludere il controllo stradale e della detenzione di due armi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il comportamento dell'imputato, consistito nel tentativo di sottrarsi al controllo e nella detenzione di due armi, non era compatibile con la minima offensività richiesta dalla norma.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la censura meramente generica o assertiva è inammissibile.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello deve indicare in modo concreto e specifico le circostanze su cui il teste da escutere dovrebbe riferire; in difetto, il rigetto è legittimo.
- La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta complessiva dell'imputato presenti un livello di offensività non minimo, specie se accompagnata da comportamenti diretti a eludere il controllo e dalla disponibilità di più armi.
- La riproposizione in cassazione di questioni già esaminate con motivazione logica e giuridicamente adeguata non integra di per sé un valido motivo di ricorso se non evidenzia specifici vizi della decisione impugnata.
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