Sentenza del 18/01/2021 n. 418 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Scritti provenienti da terzi - efficacia probatoria - è lasciata alla libera valutazione del giudice di merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che gli scritti prodotti da terzi, pur non essendo prova testimoniale né prova piena, sono ammissibili come elementi di valutazione libera del giudice di merito. Possono concorrere alla formazione della prova solo se valutati insieme ad altri elementi e motivati adeguatamente dal giudice; non possono di per sé sostituire prove raccolte nel contraddittorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'efficacia probatoria degli scritti provenienti da terzi: se possiedono valore di prova testimoniale o di prova piena quando non raccolti nel contraddittorio delle parti. Il principio afferma che tali scritti non hanno efficacia di prova testimoniale né di prova piena, ma sono rimessi alla libera valutazione del giudice di merito e, se integrati da altre circostanze coerenti con la natura della controversia, possono fornire utili elementi di convincimento.
Norme richiamate
Cass. n. 17392/2015
Conferma il principio secondo cui gli scritti di terzi non raccolti in contraddittorio non costituiscono prova piena ma possono influire sulla decisione a titolo di elemento di convinzione quando corroborati.
Cass. n. 4666/2003
Sottolinea la necessità della valutazione libera del giudice di merito circa l'attendibilità e il peso degli scritti provenienti da terzi.
Cass. n. 12763/2000
Affermando dottrina analoga, ricorda che tali scritti non possono sostituire prove raccolte in contraddittorio ma possono integrarsi con altri elementi probatori.
Massime di principio
- Gli scritti provenienti da terzi non raccolti nel contraddittorio non sono prova testimoniale né prova piena; il loro valore è quello di elementi di persuasione valutati liberamente dal giudice di merito.
- Perché tali scritti producano effetto decisivo devono essere corroborati da altre circostanze o prove coerenti con la natura della controversia.
- La parte che si avvale di documenti di terzi dovrebbe inserirli nel fascicolo processuale con ogni elemento che ne attesti autenticità, datazione e coerenza, prevedendo comunque la possibilità per l'altra parte di contestarli.
- Il giudice di merito deve motivare in modo esplicito il peso attribuito a tali scritti, indicando i criteri (attendibilità, congruenza con altri elementi, assenza di alterazioni) che hanno portato alla valutazione adottata.
- Tali scritti non possono sostituire indagini testimoniali o prove raccolte nel contraddittorio: in assenza di elementi corroboranti non dovrebbero, di norma, determinare da soli la decisione su fatti controversi.
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