Cassazione Civile, Ordinanza n. 20918/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere il compenso per l'attività prestata di domenica e il risarcimento del danno da usura psico-fisica asseritamente derivante dallo svolgimento di lavoro nel settimo giorno senza riposi compensativi. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma nelle more depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, non debitamente notificata alla controparte costituita ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la rinuncia al ricorso, pur non idonea a produrre l'estinzione del processo in difetto di notifica alla controparte, manifesta comunque il venir meno dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Ha compensato le spese in ragione della complessiva condotta processuale delle parti e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui il relativo meccanismo sanzionatorio non opera in caso di inammissibilità sopravvenuta del gravame per difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 391, comma 3, c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'effetto tipico estintivo, deve essere notificata alla controparte costituita; in mancanza, non estingue il processo ma evidenzia il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del gravame sia sopravvenuta per difetto di interesse, come nel caso di rinuncia non notificata.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio: se non è notificata alla parte costituita non determina l'estinzione del giudizio, ma può comunque rendere inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorrente manifesta inequivocabilmente la volontà di abbandonare l'impugnazione, il giudice deve rilevare il venir meno dell'interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi in cui l'inammissibilità del ricorso derivi sopravvenientemente da difetto di interesse e non da un vizio originario dell'impugnazione.
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