Sentenza n. 1630/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 3138/2024 depositata il 21.11.2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio RG n. 4970/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente di somma corrispondente a 2,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, oltre accessori”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore della PA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, non impugnata nei termini, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, oltre accessori. Ha chiesto l'ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il TAR ha verificato la rituale produzione della sentenza, attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile, pagando al ricorrente le somme liquidate nel titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a un altro dirigente o funzionario idoneo, anche appartenente ad altro Dipartimento o Direzione generale e indipendentemente dai rapporti gerarchici e dalle ordinarie attribuzioni dell'ufficio. Il commissario potrà utilizzare i pertinenti capitoli di bilancio, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o, se necessario, il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione. Il compenso è stato ritenuto compreso nella retribuzione già percepita dall'Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La pronuncia è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in ragione della rilevata serialità delle inottemperanze ministeriali e dei possibili riflessi erariali.
Norme richiamate
art. 475 c.p.c.
come riformulato dall'art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022
La sentenza civile azionata può essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso infruttuoso costituisce presupposto processuale per la proposizione dell'azione.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
La disposizione ha riformulato l'art. 475 c.p.c., rilevante per l'attestazione di conformità della sentenza civile prodotta in giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza civile passata in giudicato pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, purché il titolo sia ritualmente documentato e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- La produzione di una sentenza civile attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC all'Amministrazione presso il domicilio reale consente di ritenere validamente documentato il titolo esecutivo ai fini dell'ottemperanza.
- In presenza di un'inottemperanza non contestata a un giudicato civile, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice indipendentemente dai limiti delle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza e può delegarne l'esercizio concreto a un soggetto pubblico professionalmente idoneo, anche appartenente ad altra articolazione della stessa Amministrazione e non legato da rapporto gerarchico con il commissario.
- Per dare esecuzione a un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o altri capitoli disponibili e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione.
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