Cassazione Penale, Sentenza n. 37641/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che, decidendo sul riesame del sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero per il reato previsto dall'art. 319 c.p., aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse la censura relativa all'inidoneità dei criteri di selezione del materiale informatico sequestrato e aveva rigettato gli altri motivi. Il ricorrente denunciava: (i) carenza di motivazione sul fumus commissi delicti, con il Tribunale che aveva descritto solo le emergenze investigative relative a un unico medico (Piccolo Marcello) trascurando gli addebiti relativi agli altri indagati; (ii) carenza di motivazione sull'adeguatezza e proporzionalità della misura, considerato il sequestro massivo esteso al software gestionale aziendale, all'intero account aziendale (con tutta la corrispondenza dei dipendenti, anche non indagati), a documenti cartacei e supporti USB, nonché l'assenza di criteri di selezione pertinenti e temporali, con rischio di attività esplorativa. Si richiamava altresì giurisprudenza europea e nazionale in tema di accesso ai dati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i due motivi. Ha ritenuto che il decreto/ordinanza di sequestro probatorio richiede una motivazione adeguata e specifica in ordine al fumus commissi delicti (descrizione della condotta ipotizzata, sua riconducibilità alla fattispecie incriminatrice, natura delle cose vincolate e loro relazione con l'ipotesi criminosa). Ha affermato che i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità si applicano anche alle misure reali e che, in caso di sequestro massivo di dispositivi o sistemi informatici, il pubblico ministero deve motivare: a) la necessità del sequestro esteso o, alternativamente, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri di selezione del materiale informatico e la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati; c) la ragionevole durata del vincolo e l'organizzazione per la rapida selezione e restituzione dei dati non pertinenti. Per tali carenze la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa.
Norme richiamate
art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio; va interpretato come onere che riguarda tutti i presupposti della misura (fumus, collegamento della cosa al reato, finalità probatoria).
art. 355, comma 2, cod. proc. pen.
Conferma l'esigenza di adeguata motivazione anche nel decreto di convalida del sequestro; la motivazione deve esplicitare le ragioni probatorie del vincolo.
art. 275 cod. proc. pen.
I principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità, tipici delle misure cautelari personali, vanno applicati anche alle misure cautelari reali per evitare compresse ingiustificate dei diritti di proprietà e di iniziativa economica.
art. 319 cod. pen.
Norma che disciplina il reato contestato (corruzione); costituisce la fattispecie di riferimento rispetto alla quale valutare la pertinenza del materiale sequestrato.
Art. 42 Cost.
Riferimento costituzionale utilizzato per sottolineare il limite imposto alla compressione del diritto di proprietà anche in sede di sequestro probatorio.
Prot. 1, art. 1 CEDU
Richiama i principi CEDU relativi alla protezione della proprietà privata e al necessario bilanciamento tra interesse pubblico e privato nella misura della compressione dei diritti.
Sezioni Unite, sent. n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Ha stabilito che il decreto di sequestro probatorio (e la convalida) richiede motivazione specifica sulla finalità probatoria e sui presupposti del vincolo, estendendo l'onere motivazionale sia alle cose pertinenti che al corpo del reato.
Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020 (Aleotti)
Ha precisato che il PM deve motivare l'estensione del sequestro massivo e che la trattenuta dei dati non può protrarsi a tempo indeterminato: la copia-mezzo consente la restituzione del dispositivo ma non la conservazione illimitata di tutte le informazioni.
Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025 (Donadini)
Richiama la necessità che il decreto indichi i criteri di selezione del materiale informatico e la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati rispetto all'imputazione provvisoria.
Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024 (Corsico)
Conferma l'esigenza di chiarire in decreto le ragioni e i criteri per un sequestro esteso e la necessità di garantire una selezione proporzionata dei dati.
Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019 (Bufano)
Sostiene che la motivazione del decreto di sequestro probatorio deve descrivere la condotta ipotizzata per consentire il controllo sul nesso di pertinenza tra la cosa e l'ipotesi criminale.
Corte EDU, Agosi c. Regno Unito; Corte EDU, Unsped Paket Servisi c. Bulgaria; Grande Camera, Beyeler c. Italia
Giurisprudenza europea richiamata per il principio del bilanciamento tra interesse pubblico e diritto di proprietà/diritti fondamentali e per l'esigenza di proporzionalità nella limitazione dei diritti.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica e dettagliata sul fumus commissi delicti, descrivendo la condotta ipotizzata e il nesso di pertinenza tra gli oggetti sequestrati e l'ipotesi di reato.
- I principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità si applicano anche alle misure reali; un sequestro massivo di dati informatici richiede una giustificazione specifica della sua estensione e della necessità di acquisire interi sistemi o account.
- Il pubblico ministero deve indicare nel provvedimento i criteri di selezione del materiale informatico (compresa eventuale perimetrazione temporale) e motivare la ragionevole durata del vincolo, prevedendo un'organizzazione per una rapida selezione e restituzione dei dati non pertinenti.
- La mancata valutazione o motivazione sui criteri di selezione e sulla proporzionalità del sequestro può configurare interesse a impugnare e comportare l'annullamento del provvedimento di riesame.
- La copia-mezzo giustifica la sottrazione temporanea del supporto ma non legittima la conservazione indeterminata della totalità delle informazioni acquisite; il vincolo deve essere limitato al tempo strettamente necessario alla selezione delle informazioni pertinenti.
- In presenza di dati personali di terzi o di persone non indagate, la necessità di perimetrare e accelerare le operazioni di selezione è particolarmente stringente; l'accesso ai contenuti potrebbe richiedere il controllo di un giudice o di un organo indipendente secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza comunitaria.
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