Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40353/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma per il reato di ricettazione di un'autovettura sostenendo tre censure: 1) carenza, contraddittorieta e apparente motivazione sulla responsabilita penale, con particolare riguardo alla disponibilita delle chiavi trovate in una cantina e alla loro reale titolarita (sostenuta essere della moglie); 2) mancanza e genericita della motivazione circa l'applicazione della recidiva infraquinquennale; 3) omissione di motivazione in relazione alla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, fondata sul comportamento collaborativo del ricorrente durante la perquisizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo e stato ritenuto non consentito poiche attacca la valutazione del merito e la persuasivita della motivazione senza dimostrare la sua mancanza, contraddittorieta o manifesta illogicita; i giudici di merito avevano ritenuto che la consegna delle chiavi e l'assenza di spiegazioni sulla provenienza dell'autovettura indicassero disponibilita e conoscenza dell'origine illecita. Il secondo motivo e stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha fornito motivazione sufficiente sul carattere continuativo della condotta e sulla persistenza della pericolosita del ricorrente, giustificando l'applicazione della recidiva. Il terzo motivo e stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha valutato che la consegna delle chiavi non fosse apprezzabile come attenuante rilevante e ha implicitamente motivato il bilanciamento tra attenuanti e recidiva. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. La condanna di merito (due anni di reclusione e multa di euro 516,00) e stata confermata nei suoi effetti.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione attinenti alla motivazione della sentenza; qui e stato richiamato per valutare la legittimita delle censure sulla motivazione di merito

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Assume rilievo rispetto agli obblighi di motivazione; richiamato insieme all'art. 546 per contestare presunte carenze motivazionali

  • art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma del procedimento d'appello che regola l'esame delle decisioni e la motivazione; evocata nei motivi diretti a censurare la motivazione della Corte d'appello

  • art. 648 cod. pen.

    Definisce il reato di ricettazione; la giurisprudenza richiamata conferma che la conoscenza dell'illiceita della provenienza puo essere desunta anche da elementi indiziari come la disponibilita della cosa e l'omissione di spiegazioni plausibili

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti e il loro bilanciamento; la Corte ha valutato che le attenuanti generiche non prevalevano sulla recidiva nel caso concreto

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilita del ricorso; applicata con la condanna accessoria alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilita

Massime di principio

  • Le censure in cassazione che mirano a una diversa valutazione della prova o alla critica della persuasivita della motivazione sono inammissibili se non evidenziano la mancanza, la manifesta illogicita o la contraddittorieta della motivazione stessa su punti decisivi.
  • In tema di ricettazione, la conoscenza dell'origine illecita puo essere desunta da elementi indiretti come la disponibilita della cosa e l'omessa fornitura di spiegazioni plausibili sulla provenienza; il giudice di merito puo ritenere sufficiente tale quadro indiziario.
  • Per l'applicazione della recidiva il giudice deve fornire una motivazione, anche succinta, che spieghi come la nuova condotta rappresenti una prosecuzione significativa di un precedente processo delinquenziale e denoti persistente pericolosita; tale valutazione e indice di discrezionalita tecnica non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Nel bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva il giudice di merito non e tenuto a dettagliare minuziosamente le ragioni della prevalenza o equivalenza, salvo che la parte non abbia formulato una specifica richiesta con l'indicazione di fatti rilevanti che giustifichino la motivazione puntuale.
  • Un comportamento collaborativo formale, come la consegna di chiavi trovate in casa, puo non essere valutato come attenuante se il fatto non modifica concretamente la situazione probatoria o se la circostanza sarebbe comunque emersa con la normale attivita investigativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.