Sentenza del 15/01/2020 n. 556 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva notificato avvisi di accertamento ICI per gli anni 2002-2006 sostenendo che il terreno era stato alienato nel 2006 per Euro 3.950.000, valore superiore a quello dichiarato dai contribuenti. I contribuenti impugnavano gli avvisi denunciando inesistenza della notifica, nullità per difetto di motivazione, prescrizione per l'anno 2002, errato calcolo dell'imposta (sarebbe stato usato il prezzo di vendita del 2006 anziché i parametri di cui al D.Lgs. n. 504/1992, art. 5) e chiedevano il regime di esenzione previsto per imprenditori agricoli (art. 9 D.Lgs. 504/1992). In primo grado la CTP accolse il ricorso; la CTR, nel riesaminare la questione, ha riconosciuto la prescrizione per il 2002 ma ha accolto l'appello comunale sugli altri punti, ritenendo il terreno edificabile, rilevando la conformità del prezzo di vendita 2006 con una perizia del 2002 e rigettando l'esenzione agricola per difetto di requisiti probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini ICI, se esiste un valore del terreno direttamente riferibile (come un prezzo di vendita ritenuto congruo o una perizia), tale valore rappresenta il valore venale in comune commercio e può essere utilizzato dall'ente impositore in luogo dei parametri standard dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della CTR secondo cui i contribuenti non hanno fornito prova sufficiente dei requisiti per beneficiare dell'esenzione agricola (mancanza di iscrizione negli elenchi INPS/SCAU, mancata prova della conduzione diretta e della rilevanza del reddito agrario). Ha respinto le censure relative a supposte violazioni costituzionali e allo Statuto del contribuente e ha escluso la rilevanza delle norme UE richiamate dai ricorrenti. Ha condannato i ricorrenti alle spese di giudizio, liquidate in Euro 7.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
I parametri di cui al comma 5 servono per determinare il valore venale in comune commercio solo quando non esiste un valore direttamente riferibile al terreno; se invece esiste un prezzo di vendita o un valore assegnato congruo, questo rappresenta il valore venale in comune commercio.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9
Prevede l'agevolazione/esenzione per i terreni posseduti e condotti da specifici soggetti agricoli; la Corte richiede la prova dei requisiti soggettivi e oggettivi (iscrizione negli elenchi, obblighi assicurativi, conduzione diretta, carattere principale dell'attività).
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59
Richiamato in relazione alla determinazione del valore venale e alle fattispecie tassative usate per la valutazione delle aree fabbricabili; la Corte osserva che il Comune può recepire valori desunti dalla libera contrattazione se congrui.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58
Richiama la definizione dei soggetti considerati imprenditori agricoli e coltivatori diretti rilevanti ai fini delle agevolazioni; la Corte sottolinea che l'iscrizione negli elenchi è un elemento probatorio ma non esaurisce la prova della conduzione diretta.
L. n. 9 del 1963, art. 11
Prevede gli elenchi comunali (SCAU/INPS) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli; la Corte indica che l'iscrizione è idonea a dimostrare la qualità personale ma non solleva dall'onere di provare la conduzione diretta e gli altri requisiti.
L. n. 448 del 2001, art. 7
Norma sulle rivalutazioni ai fini delle imposte sui redditi; la Corte chiarisce che qui non si tratta di una rivalutazione ai fini IRPEF ma dell'accertamento del valore venale ai fini ICI, per cui il richiamo non è pertinente.
L. n. 99 del 2004, art. 1, comma 1
Riguarda la figura dell'imprenditore agricolo professionale; la Corte ritiene che la normativa nazionale che distingue diverse qualificazioni non sia rilevante per i profili probatori richiesti ai fini dell'esenzione ICI e non sussista conflitto rilevante con il diritto UE nel caso concreto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
comma 1 quater e comma 1 bis
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
Regolamenti UE n. 1303, 1304, 1305, 1306, 1308/2013
Richiamati dai ricorrenti per supposta incompatibilità, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la normativa UE rispetto alla questione probatoria e qualificatoria fiscale trattata; la normativa UE sui sostegni agricoli non modifica i requisiti nazionali per l'esenzione ICI.
Statuto del contribuente, artt. 1 e 5
Invocati dai contribuenti per presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate nel contesto specifico, considerato che il Comune ha adottato valori noti e già utilizzati dalle parti.
Costituzione, artt. 53 e 23
Richiamati come principi generali invocati dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto non fondate le censure che li richiamavano nel particolare contesto probatorio e normativo del caso.
Massime di principio
- Se esiste un prezzo di mercato direttamente riferibile al terreno (es. atto di vendita ritenuto congruo o perizia corrispondente), tale valore può essere adottato dall'ente impositore come valore venale in comune commercio ai fini ICI; i parametri dell'art. 5 comma 5 si usano solo in mancanza di un valore diretto.
- Il contribuente che invoca l'esenzione per imprenditore agricolo ha l'onere della prova: occorre dimostrare iscrizione negli elenchi previsti, assoggettamento agli obblighi assicurativi, possesso e conduzione diretta del fondo e il carattere principale dell'attività agricola rispetto alle altre fonti di reddito.
- L'iscrizione negli elenchi INPS/SCAU è prova rilevante ma non automatica dell'ammissibilità dell'agevolazione; la conduzione diretta e la quota di reddito agricolo devono essere provate separatamente.
- La rilevazione di un valore desunto dalla libera contrattazione non costituisce una 'rivalutazione' ai fini delle imposte sui redditi e può essere legittimamente recepita dal Comune se congrua e documentata.
- Richieste di pronunce pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE su questioni di qualificazione fiscale nazionali saranno respinte quando la normativa UE richiamata non incide direttamente sui requisiti probatori e sulle fattispecie di esenzione nazionale.
- La morte sopravvenuta delle parti non interrompe automaticamente il procedimento in Cassazione; il giudizio di legittimità procede secondo le regole dell'impulso d'ufficio.
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