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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5652/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la condanna per indebito utilizzo di carta bancomat di altro soggetto (ex art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007, oggi art. 493-ter cod. pen.), deducendo: 1) illegittima utilizzazione dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza trasfusi in file (CD/chiavetta) senza contraddittorio, senza prova della correttezza delle operazioni e in assenza del supporto originale, con richiamo alla Convenzione di Budapest; 2) inaffidabilità delle individuazioni operate dai testi di polizia giudiziaria sui fotogrammi (volto ritenuto irriconoscibile, riconoscimenti a distanza di giorni, elementi di suggestione come la giacca), omissione della ricognizione formale; motivi subordinati riguardavano la mancata esclusione della recidiva e la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come manifestamente infondati e generici. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente valutato la questione relativa all'utilizzo dei fotogrammi, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui le videoriprese in luoghi pubblici hanno natura di documento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. e sono acquisibili al fascicolo; in mancanza del supporto originale la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria è legittima. I giudici di merito avevano altresì esaminato direttamente le immagini, giudicandole nitide e coerenti con le dichiarazioni dei testi (particolarità del giubbotto, tratti della corporatura, volto non coperto per la Nitti), e avevano motivatamente considerato non decisive le minime incertezze dei testi su orari e banca. Sui profili sanzionatori la Corte ha confermato l'applicazione della recidiva per Marotta e il mancato prevalere delle attenuanti generiche, ritenendo la pena nella misura corretta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (oggi art. 493-ter cod. pen.)

    Norma che qualificava il reato contestato (indebito utilizzo di carta bancomat); la sentenza indica che la fattispecie è oggi ricompresa nell'art. 493-ter del codice penale

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma di riferimento vigente per il reato di utilizzo indebito di strumenti di pagamento altrui richiamata quale norma sostitutiva dell'antica fattispecie

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Le videoregistrazioni effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono qualificabili come documenti e possono essere acquisite al fascicolo dibattimentale senza che l'estrapolazione di fotogrammi configuri prova illegittima; ciò legittima anche l'acquisizione delle dichiarazioni degli operatori che hanno visionato i filmati

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Richiami alle regole del contraddittorio all'atto dell'acquisizione delle prove: la Corte ha ritenuto che, per le videoriprese pregresse realizzate in luogo pubblico, l'assenza del contraddittorio formale non renda illegittima l'acquisizione/documentazione e non pregiudichi l'utilizzabilità dei relativi fotogrammi

  • Convenzione di Budapest recepita con legge n. 48 del 18 marzo 2008

    Richiamata in motivi difensivi circa la disciplina delle prove digitali; la Corte ha ritenuto che le modalità di estrapolazione e utilizzazione dei fotogrammi non integrassero una violazione tale da rendere inutilizzabili le prove

  • art. 69, quarto comma, cod. pen.

    Norma sulla valutazione delle circostanze attenuanti in presenza di recidiva: la Corte ha ritenuto che le attenuanti generiche non potessero essere dichiarate prevalenti sulla recidiva reiterata ed infraquinquennale

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 26795/2006; Sez. 5, n. 31831/2020; Sez. 5, n. 21027/2020; Sez. 2, n. 10/2016 ecc.)

    Richiamati precedenti che attestano il principio secondo cui le videoriprese in luogo pubblico costituiscono documento e la testimonianza degli operatori che ne riferiscono è utilizzabile qualora l'acquisizione diretta non sia avvenuta; tali precedenti hanno sorretto la decisione di ammissibilità e attendibilità delle immagini e delle deposizioni

Massime di principio

  • Le videoregistrazioni effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono generalmente qualificate come documenti (art. 234 c.p.p.) e possono essere acquisite e utilizzate anche se i fotogrammi sono stati estrapolati; la difesa ha comunque il diritto di prendere visione e copia del materiale
  • L'assenza del supporto originale non rende automaticamente il materiale inutilizzabile: in mancanza dell'originale la testimonianza degli operatori che hanno visionato i filmati può supplire e risultare idonea a dimostrare i fatti quando i giudici di merito ne verifichino la coerenza con gli elementi processuali
  • Le contestazioni generiche sulla catena di custodia o sulla trasfusione in file devono essere specificamente motivate per riuscire ad invalidare la prova tecnica; il rimedio efficace è dimostrare errori concreti nella procedura o nella integrità del file
  • Le identificazioni operate sui fotogrammi di videosorveglianza possono essere ritenute attendibili se i giudici, dopo aver esaminato direttamente le immagini, le ritengono nitide e corredate da elementi di riscontro (abbigliamento caratterizzante, conformazione corporea, rapporti personali riconosciuti), anche in assenza di una ricognizione formale
  • La mancata richiesta di ricognizione formale da parte della difesa può indebolire la censura sull'attendibilità delle individuazioni; le incertezze su elementi accessori (orario, banca) non sono necessariamente idonee a travolgere la prova principale se questa è altrimenti consistente
  • Le impugnazioni devono essere specifiche e non meramente generiche: la Corte di Cassazione tende a dichiarare inammissibili o rigettare motivi che non espongono con chiarezza i vizi di diritto o di fatto impugnati
  • Quanto al trattamento sanzionatorio, in presenza di recidiva infraquinquennale le attenuanti generiche possono non essere dichiarate prevalenti; occorre valutare la personalità dell'imputato, i precedenti e le circostanze del reato per la determinazione della pena

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