Cassazione Civile, Ordinanza n. 37379/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controlli automatizzati ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativi a crediti d'imposta indebitamente compensati e a IVA 2004. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società contribuente. In appello, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il gravame dell'Agenzia delle Entrate ritenendo tardiva la spedizione dell'appello e, soprattutto, non tempestivo il deposito della ricevuta di spedizione, considerata necessaria per verificare la decadenza dall'impugnazione e la tempestiva costituzione in giudizio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di plurime norme processuali, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'appello per mancato tempestivo deposito della ricevuta di spedizione, nonostante fosse stata depositata la documentazione idonea a dimostrarne la tempestività entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondate le censure, osservando che nel processo tributario la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità quando la tempestività della notifica dell'impugnazione possa essere provata con l'avviso di ricevimento o con altra documentazione munita di timbro postale idoneo a certificare la data di spedizione. Nel caso concreto, la documentazione prodotta in appello, e richiamata anche nel giudizio di legittimità, era sufficiente a dimostrare la tempestività del gravame. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia, sez. staccata di Foggia, in diversa composizione, affinché decida sul punto accolto, sugli altri profili rimasti assorbiti e sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato che aveva condotto all'emissione della cartella di pagamento.
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il deposito degli atti nel processo tributario e per la verifica della tempestività della costituzione e dell'impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre la violazione di norme di diritto processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività della notifica dell'appello o del ricorso notificato per posta può essere provata anche mediante l'avviso di ricevimento, purché da esso risulti con idonea attestazione dell'ufficio postale la data di spedizione del plico.
- La mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se la prova della tempestività risulta comunque da documentazione equipollente idonea a soddisfare la funzione probatoria richiesta dalla legge.
- Ai fini della verifica della decadenza dall'impugnazione, il giudice deve valorizzare la documentazione effettivamente prodotta, senza applicare in modo formalistico un requisito documentale quando la prova della tempestività sia altrimenti raggiunta.
- Nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità dell'appello per vizi formali del deposito non può essere pronunciata ove la parte abbia comunque assolto l'onere di dimostrare, con elementi documentali idonei, la tempestiva proposizione del gravame.
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