Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12545/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia originava dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una lavoratrice volta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di una società e a condannare la stessa al pagamento di differenze retributive quantificate in euro 20.818,17 oltre accessori. La Corte d'appello aveva ritenuto non dimostrato il carattere subordinato del rapporto, valutando le risultanze istruttorie. In Cassazione la ricorrente proponeva quattro motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'onere probatorio, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato una prova documentale allegata e non ammessa, costituita da conversazioni intercorse con una teste poi deceduta; con il secondo deduceva violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa escussione di altro testimone in sostituzione della teste deceduta; con il terzo censurava, sempre ex art. 116 c.p.c., la mancata adeguata valutazione delle dichiarazioni rese da un testimone nei confronti del quale aveva sporto denuncia-querela; con il quarto denunciava violazione di legge e manifesta illogicità per non avere la Corte d'appello riconosciuto la prova dell'attività lavorativa svolta e dell'assoggettamento al potere datoriale, lamentando altresì la mancata ammissione di documenti decisivi. Prima della decisione, tuttavia, il difensore della ricorrente comunicava la rinuncia al ricorso tramite email allegata.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta prima dell'adunanza camerale e ha ritenuto che essa determinasse carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, esprimendo la volontà della parte di abdicare alle censure proposte contro la sentenza impugnata. Per tale ragione ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura della pronuncia di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta prima dell'adunanza camerale o della decisione, determina la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e comporta l'estinzione del processo.
  • In presenza di rinuncia del ricorrente, la Corte non esamina i motivi di ricorso, poiché la volontà abdicativa della parte impedisce ogni valutazione nel merito dell'impugnazione.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.