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Sentenza

Sentenza n. 1445/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato in ordine all'istanza del 13/10/2025 di un appuntamento per la formalizzazione del visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202512976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di appuntamento per la formalizzazione del visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla competente Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza del 13 ottobre 2025, con la quale aveva richiesto un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato che la sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto; il ricorrente ha preso atto dell'avvio del procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'Amministrazione aveva adottato una condotta satisfattiva rispetto all'oggetto della controversia, convocando il ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto e avviando il relativo procedimento amministrativo. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in ragione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha dato positivo riscontro alla richiesta di appuntamento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'Amministrazione avvia il procedimento richiesto dal privato adottando una condotta pienamente satisfattiva rispetto all'oggetto della controversia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'avvio del procedimento amministrativo richiesto, le spese possono essere compensate quando l'Amministrazione abbia riscontrato la richiesta entro un termine ritenuto ragionevole, fermo il rimborso del contributo unificato al ricorrente ove versato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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