Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/02/2019 n. 5912 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica dei dazi relativo a importazioni del 2004. L'OLAF aveva segnalato che la merce, dichiarata di origine egiziana preferenziale, era in realtà di origine cinese, con conseguente evasione del dazio antidumping. Il contribuente contestava, tra l'altro, la riclassificazione doganale, il difetto di motivazione dell'avviso per mancata allegazione della relazione OLAF, la violazione della procedura di verifica dell'origine e l'assenza dei presupposti per il recupero dei dazi e per l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del contribuente, ritenendo corretta la rettifica doganale. Ha affermato che la procedura di controllo a posteriori del certificato EUR.1 non era necessaria, poiché l'origine cinese era già stata accertata nell'ambito delle indagini OLAF. La buona fede dell'importatore non esclude il recupero dei dazi in assenza di un errore attivo dell'autorità doganale e grava sul debitore l'onere di provare tutti i presupposti per evitare la contabilizzazione a posteriori. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Dogane sulla sanzione, ritenendo sufficiente la colpa, presunta ai sensi della normativa applicabile. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese e tenendo conto dello ius superveniens.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata implica logicamente il rigetto della domanda, anche senza una specifica motivazione su ogni argomento.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, all'omessa pronuncia o nullità della sentenza e all'omesso esame di fatti decisivi.

  • D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 5-bis

    Disciplina il procedimento di revisione e rettifica doganale, inclusa la possibilità per l'importatore di partecipare e formulare osservazioni.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 94

    Prevede la verifica dell'origine dei prodotti e il controllo dei certificati, ma la procedura formale di controllo a posteriori può risultare superflua quando l'origine effettiva e l'invalidità del certificato siano già state accertate tramite indagini OLAF.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 220

    Consente la contabilizzazione a posteriori dei dazi; l'importatore può evitarla solo provando, tra l'altro, un errore attivo dell'autorità competente, non riconoscibile con ordinaria diligenza, e il rispetto di tutti gli obblighi doganali.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 81, 110 e 199

    Riguardano le dichiarazioni doganali, i documenti di origine e la responsabilità del dichiarante/importatore per l'esattezza e l'autenticità dei documenti presentati.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 5

    Per l'applicazione delle sanzioni tributarie è sufficiente la colpa; non è necessario dimostrare il dolo.

  • Legge n. 689/1981, art. 3

    Stabilisce il principio della responsabilità per dolo o colpa nelle violazioni amministrative, con presunzione dell'elemento soggettivo secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte.

  • T.U. delle leggi doganali, D.P.R. n. 43/1973, art. 303

    Sanziona l'inesattezza degli elementi della dichiarazione doganale; l'origine della merce rientra tra le sue qualità e può quindi rilevare ai fini sanzionatori.

  • D.L. n. 16/2012, art. 11, convertito dalla L. n. 44/2012

    Costituisce lo ius superveniens da applicare nel giudizio di rinvio in materia di sanzioni doganali.

  • Regolamento CEE n. 2213/1978

    Accordo di cooperazione tra CEE ed Egitto, richiamato in relazione al trattamento preferenziale e alla prova dell'origine egiziana.

Massime di principio

  • L'importatore che presenta una dichiarazione doganale risponde dell'esattezza dei dati e dell'autenticità dei documenti, anche quando l'inesattezza derivi dal comportamento dell'esportatore estero.
  • La buona fede dell'importatore, da sola, non impedisce il recupero dei dazi: è necessario provare un errore attivo dell'autorità doganale, non riconoscibile con la normale diligenza, oltre al rispetto di tutti gli obblighi dichiarativi.
  • Una segnalazione OLAF può essere sufficiente a fondare la rettifica quando l'amministrazione disponga già di elementi concreti sull'origine effettiva della merce; non è sempre indispensabile una separata procedura di controllo a posteriori del certificato.
  • L'origine della merce è un elemento qualificativo rilevante della dichiarazione doganale e la sua inesattezza può comportare sanzioni amministrative.
  • Per la responsabilità sanzionatoria doganale è normalmente sufficiente la colpa; l'assenza di dolo non esclude automaticamente la sanzione.
  • In presenza di una sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve riesaminare la causa applicando i principi stabiliti dalla Corte e la normativa sopravvenuta rilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.