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Sentenza

Sentenza n. 1434/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 22/2025, relativa all'attribuzione della Carta del docente per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 22/2025 del Tribunale di Termini Imerese, resa in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed era stato condannato il Ministero all'erogazione di complessivi euro 3.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto pagamento né allegare fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provati il contenuto condannatorio della sentenza da eseguire, il suo passaggio in giudicato e il rispetto delle formalità e dei termini di notificazione all'Amministrazione debitrice. Ha rilevato che il Ministero, pur costituito, non ha dedotto né provato l'adempimento o altri fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione. Ha quindi assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, per rilasciare la Carta del docente e accreditarvi euro 3.000,00 per gli anni scolastici indicati, con interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato per liquidare e corrispondere le somme dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 550,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha esercitato i poteri di esecuzione del giudicato assegnando un termine all'Amministrazione e nominando, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stato richiamato quale parametro per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti dalla data di maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.

  • l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina il successivo decreto separato di determinazione e liquidazione dell'eventuale compenso spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire, la sua natura condannatoria e il rispetto delle formalità di notificazione, il giudice amministrativo può imporre all'Amministrazione un termine per l'adempimento dell'obbligazione stabilita dal giudicato.
  • La costituzione dell'Amministrazione non dimostra l'adempimento del giudicato: in assenza di prova dell'avvenuto pagamento o di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione, il giudice può ordinare l'esecuzione della prestazione dovuta.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionandone l'intervento al persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere gli adempimenti necessari alla concreta esecuzione del giudicato, inclusa la liquidazione e la corresponsione delle somme spettanti al creditore, con oneri a carico dell'Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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