Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06734/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’agente della riscossione con riferimento a crediti di natura tributaria, deducendo in particolare l’omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche e dell’intimazione ad adempiere. I giudici di merito hanno respinto il ricorso e l’appello, valorizzando il fatto che l’agente avesse prodotto le copie delle relate di notifica e ritenendo non fondate le doglianze sulla mancata esibizione degli originali. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione delle norme sulle prove documentali e sul disconoscimento delle copie, per non avere la CTR esaminato il disconoscimento delle copie fotostatiche e la richiesta di esibizione degli originali; (2) nullità per violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. per omessa o apparente motivazione sul punto; (3) violazione di legge per avere la CTR rigettato senza motivazione il disconoscimento delle cartelle e delle relate di notifica; (4) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel mancato ordine di esibizione degli originali delle cartelle. La censura sostanziale ruota, dunque, sulla efficacia probatoria di copie fotostatiche di cartelle e relate di notifica prodotte dall’agente della riscossione e sugli effetti del generico disconoscimento della loro conformità agli originali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili e comunque infondati: inammissibili perché non era stato riportato nel ricorso per cassazione il contenuto dell’atto di appello nella parte relativa alle doglianze sull’omessa pronuncia; infondati perché il disconoscimento delle copie era generico e non indicava specifiche ragioni di difformità rispetto agli originali, sicché il giudice di merito non era tenuto a ordinare l’esibizione degli originali ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: da un lato per la regola della doppia conforme, dall’altro perché il motivo era costruito come censura di omessa valutazione di una questione/istanza istruttoria e non di un fatto storico decisivo; inoltre la CTR aveva comunque esaminato l’istanza e l’aveva disattesa, affermando che il contribuente non aveva contestato di avere ricevuto le cartelle. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    norma richiamata quale base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale disposizione relativa all’intimazione ad adempiere dedotta come omessa

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul disconoscimento delle copie e delle produzioni documentali

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul disconoscimento delle copie e delle produzioni documentali

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul disconoscimento delle copie e delle produzioni documentali

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove documentali

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove documentali

  • art. 2719 c.c.

    la conformità all’originale delle copie fotostatiche può essere contestata solo con disconoscimento specifico, indicando le ragioni della difformità

  • art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992

    l’ordine di esibizione degli originali dei documenti disconosciuti presuppone un disconoscimento specifico e non meramente generico

  • art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000

    richiamato nel motivo sul valore delle copie documentali

  • art. 26, penultimo comma, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel motivo sulla notifica delle cartelle e delle relate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro per le censure di nullità della sentenza per violazione del procedimento e difetto di motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita omissione di pronuncia sulla richiesta di esibizione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro per la dedotta violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per questioni o deduzioni difensive

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, è inammissibile salvo allegazione di diverse ragioni di fatto

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, al di sotto del minimo costituzionale

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    per il motivo ex art. 360, n. 5, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati da cui risulta

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato tra gli oneri di specificazione e deposito degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il disconoscimento della conformità all’originale di copie fotostatiche di cartelle di pagamento o relate di notifica deve essere specifico: un generico disconoscimento non è sufficiente a privare i documenti di efficacia probatoria né impone l’esibizione degli originali.
  • L’ordine di esibizione degli originali ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 presuppone una contestazione puntuale della conformità delle copie, con indicazione delle ragioni della dedotta difformità.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo per omessa pronuncia o omissione processuale, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale dell’atto di appello e dei motivi rilevanti; non è sufficiente un rinvio generico agli atti del giudizio di merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. concerne solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per censurare l’omessa valutazione di questioni, deduzioni difensive o singoli elementi istruttori già considerati dal giudice.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non allega che le due decisioni di merito si fondino su diverse ragioni di fatto.
  • La motivazione è sindacabile in cassazione solo quando sia mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non sono ammesse censure di mera insufficienza o contraddittorietà secondo il vecchio modello di controllo sulla motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.