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Sentenza

Sentenza n. 860/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a - del provvedimento prot. n. 7899 del 13.05.2025, con il quale il Responsabile della Area Tecnica-Edilizia Privata di Positano ha respinto la istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica (n. 3573) del 18.02.2025 ai sensi dell'art. 36bis D.P.R. 380/2001 per abusi minori sull'immobile di Via Marconi n. 7 ed ha disposto la reviviscenza delle ordinanze di demolizione nn. 49 e 50/2024, ai sensi dell'art. 31 dp.r. 380/2001; b - del provvedimento del Comune di Positano n. 4992 del 17.03.2025 di comunicazione di motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990; c - delle ordinanze di demolizione nn. 49 e 50/2024, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001; e - ove occorra, della relazione di sopralluogo n. 7289 del 17.05.2023; f - della nota dell'Ufficio condono di Positano n. 7263 del 24.05.2023; g - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: del provvedimento prot. n. 7899 del 13.05.2025, con il quale il Responsabile della Area Tecnica-Edilizia Privata di Positano ha respinto la istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica (n. 3573) del 18.02.2025 e ha disposto la reviviscenza delle ordinanze di demolizione nn. 49 e 50/2024, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, già impugnati con ricorso introduttivo notificato in data 11.07.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: del provvedimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot. n. 23769 del 01.10.2025, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, già impugnati con ricorso introduttivo notificato in data 11.07.2025 e con motivi aggiunti notificati in data 23.09.2025.

Giustizia amministrativa202501104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale di sanatoria edilizia e paesaggistica ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, con reviviscenza delle ordinanze di demolizione, nonché successive note interlocutorie della Soprintendenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale che ha respinto l’istanza di sanatoria relativa a molteplici opere realizzate su un complesso immobiliare sito in Positano, in area sottoposta a vincolo paesaggistico dal D.M. 23 gennaio 1954 e ricadente nella ZT 2 del PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana. Il Comune ha ritenuto non dimostrata la realizzazione delle opere anteriormente al 1967, ha affermato che l’immobile ricadeva nel centro abitato, con conseguente necessità del titolo edilizio già dal 1942, e ha rilevato che gli interventi erano successivi all’imposizione del vincolo paesaggistico e comportavano incrementi di superficie e volume. I ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 9-bis, 31, 36 e 36-bis d.P.R. 380/2001, della normativa regionale campana e dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, nonché violazione delle garanzie procedimentali, difetto del presupposto, errore di fatto, difetto di motivazione e istruttoria, arbitrarietà, perplessità e sviamento. Sono state impugnate anche le ordinanze di demolizione, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti istruttori presupposti. Con i primi motivi aggiunti è stata contestata la nota della Soprintendenza che dichiarava di non poter confermare né l’inesistenza né il rilascio di una pregressa autorizzazione paesaggistica, deducendo difetto di istruttoria, travisamento e carenza di motivazione. Con ulteriori motivi aggiunti è stato impugnato il successivo chiarimento della Soprintendenza, deducendo violazione degli artt. 1, 3, 7, 10-bis e 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 97 Cost., del principio del contrarius actus, del legittimo affidamento, del contraddittorio e delle garanzie partecipative, nonché contraddittorietà, sviamento e comportamento contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale, ritenendo manifestamente infondate le censure. Dalla descrizione delle opere e dagli atti istruttori risultavano interventi strutturali consistenti in ampliamenti, aumento di superfici e volumi, realizzazione o trasformazione di bagni, vani, tettoie, terrazzi, scale, locali tecnici e parcheggi. Il Collegio ha ritenuto non dimostrata la loro realizzazione in epoca anteriore al 1967 e ha condiviso la qualificazione dell’area come centro abitato, con necessità del titolo edilizio. Ha inoltre ritenuto incontestabile che gli interventi fossero successivi all’imposizione del vincolo paesaggistico del 1954 e privi di autorizzazione paesaggistica preventiva. Poiché l’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004 consente l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica soltanto per opere prive di creazione o aumento di superfici utili e volumi, gli ampliamenti contestati non erano sanabili; il diniego paesaggistico aveva quindi natura vincolata. Le note della Soprintendenza del 19 settembre e del 1° ottobre 2025 sono state dichiarate inammissibili per carenza di lesività, in quanto meramente interlocutorie: la prima si limitava a comunicare l’assenza di documentazione d’archivio senza attestare né l’inesistenza né il rilascio dell’autorizzazione, mentre la seconda ne chiariva la portata neutra. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata invocata quale base dell’istanza di sanatoria edilizia; il diniego è stato ritenuto legittimo in ragione della mancata prova della datazione delle opere e della loro non conformità ai presupposti applicabili.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base delle ordinanze comunali di demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi, divenute nuovamente efficaci dopo il rigetto dell’istanza di sanatoria.

  • art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004

    l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati

    La sanatoria paesaggistica postuma non è consentita per interventi che abbiano creato o aumentato superfici utili o volumi, anche se l’incremento è modesto; in tali casi il diniego è vincolato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi, ma le relative censure sono state ritenute infondate.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione al principio del contrarius actus e all’affidamento, senza che il giudice ravvisasse una violazione rilevante.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È stato richiamato nell’ambito delle censure relative all’autorizzazione paesaggistica preventiva.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    È stato invocato in relazione alla determinazione dello stato legittimo e alla prova della consistenza e della datazione delle opere.

  • art. 1150/1942

    Il Comune lo ha richiamato per sostenere la necessità del titolo edilizio nel centro abitato già dal 1942; il TAR ha condiviso la qualificazione dell’area come agglomerato urbano/residenziale.

Massime di principio

  • L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004 è escluso quando le opere abbiano comportato la creazione di superfici utili o volumi oppure l’aumento di superfici o volumi legittimamente esistenti, anche se gli incrementi sono di modesta entità; il diniego, in tale ipotesi, ha natura vincolata.
  • In materia di sanatoria edilizia, il richiedente deve fornire adeguata dimostrazione della data di realizzazione delle opere quando tale elemento è decisivo per verificare la sussistenza dei presupposti normativi; la mancata prova può giustificare il diniego.
  • Una nota amministrativa che si limiti a comunicare l’assenza di documentazione negli archivi, senza esprimere una determinazione definitiva sull’esistenza, inesistenza o validità di un titolo, ha natura meramente interlocutoria e non è autonomamente impugnabile per carenza di lesività.
  • Il successivo chiarimento di una nota interlocutoria, volto esclusivamente a precisarne il carattere neutro e non decisorio, conserva natura interlocutoria e non costituisce un nuovo provvedimento lesivo autonomamente impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimo affidamento

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