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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24149/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitori)

La controversia

La lite nasce da operazioni di negoziazione di titoli effettuate tra il maggio e il luglio 2000 nell'ambito di rapporti intrattenuti con uno studio di intermediazione finanziaria. Gli attori avevano stipulato contratti quadro con lo studio e avevano delegato uno dei convenuti a impartire ordini di acquisto e vendita, che venivano eseguiti da un altro convenuto, qualificato come promotore/esecutore. Gli investitori hanno poi agito per il risarcimento del danno, deducendo la nullità delle deleghe perché conferite a soggetto non abilitato all'attività di intermediazione/promozione finanziaria, l'inefficacia degli ordini impartiti, l'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio e la perdita integrale del capitale investito. I convenuti hanno resistito eccependo tra l'altro prescrizione, validità delle deleghe, ratifica delle operazioni e insussistenza di responsabilità; uno dei ricorrenti ha anche proposto domanda riconvenzionale per asserita calunnia. Il Tribunale aveva dichiarato nulle le deleghe ma rigettato la domanda risarcitoria ritenendo avvenuta ratifica e insussistenti violazioni; la Corte d'appello ha invece accolto la domanda degli investitori, ritenendo la nullità delle deleghe, la responsabilità extracontrattuale dei convenuti e la solidarietà tra essi, con liquidazione del danno pari al capitale investito rivalutato e maggiorato di interessi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, la rilevanza dei giudizi paralleli contro lo studio, l'asserita possibilità di riproporre le eccezioni di nullità e prescrizione ex art. 346 c.p.c., l'erroneità della negata validità/ratifica delle deleghe e degli ordini, l'erronea liquidazione del danno senza considerare l'andamento dei mercati e il concorso di colpa degli investitori, nonché l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale per calunnia.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto infondati i motivi sulla irrilevanza dei giudizi paralleli, affermando che la possibile solidarietà con altri soggetti non incide sulla proponibilità dell'azione risarcitoria e non impone litisconsorzio necessario; ha confermato il giudicato interno sulla nullità delle deleghe e sull'eccezione di prescrizione, poiché tali capi erano stati espressamente decisi dal Tribunale e avrebbero richiesto appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.; ha inoltre escluso che gli ordini potessero essere validati mediante ratifica, trattandosi non di semplice difetto di procura ma di attività riservata a soggetti abilitati, con conseguente nullità degli atti compiuti in violazione della disciplina speciale. Quanto al danno, la Corte ha approvato la liquidazione corrispondente al capitale investito, rivalutato anno per anno e maggiorato di interessi dalla domanda, osservando che in tema di responsabilità extracontrattuale sono risarcibili anche i danni imprevedibili e che l'eventuale andamento sfavorevole del mercato non esclude il criterio adottato; ha infine dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo sulle prove e ha respinto il ricorso incidentale sulla calunnia perché volto a una nuova valutazione del merito e comunque privo di vizi logici della motivazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    i ricorsi separatamente proposti contro la medesima sentenza vanno riuniti

  • art. 371, secondo comma, c.p.c.

    termine previsto dall'art. 371, secondo comma

    il ricorso successivo al primo può convertirsi in incidentale se proposto nel termine di legge

  • art. 31, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    art. 31, comma terzo, del d.lgs. 1998, n. 58

    richiamato come norma che riserva l'attività di promotore finanziario a soggetti abilitati

  • art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    artt. 31 e 166 del d.lgs. n. 58 del 1998

    la violazione delle regole di abilitazione incide sulla validità degli atti compiuti nell'attività riservata

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di danno risarcibile e liquidazione del pregiudizio

  • art. 2041 c.c.

    richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, senza accoglimento

  • art. 2043 c.c.

    norma generale della responsabilità aquiliana, richiamata per la qualificazione della responsabilità dei convenuti

  • art. 2055 c.c.

    la solidarietà tra responsabili presuppone soltanto l'unicità del fatto dannoso per il danneggiato, anche se derivante da condotte autonome o titoli diversi

  • art. 2056 c.c.

    nei danni da illecito extracontrattuale il risarcimento segue i criteri degli artt. 1223 ss. ma non il limite della prevedibilità dell'art. 1225 c.c.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    la motivazione può essere anche per relationem, purché consenta di ricostruire la fattispecie e il percorso argomentativo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi su omessa pronuncia e devoluzione in appello

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità di appello incidentale sulle questioni già decise

  • art. 346 c.p.c.

    si applica solo alle domande o eccezioni non esaminate o assorbite, non a quelle espressamente rigettate

  • art. 1387 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di rappresentanza senza potere, ma ritenuto non pertinente al caso

  • art. 1398 c.c.

    la ratifica è istituto riferito al falso procurator e non vale a sanare atti vietati dalla legge

  • art. 1399 c.c.

    la ratifica con effetto retroattivo opera solo per atti compiuti senza potere rappresentativo o oltre i limiti della procura

  • art. 2947, terzo comma, c.c.

    richiamato in relazione alla prescrizione dell'azione risarcitoria

  • art. 819-ter c.p.c.

    la connessione con una controversia arbitrale non consente la riunione dei procedimenti se la competenza arbitrale resta intatta

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per le memorie depositate in cassazione

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato indirettamente per il deposito di sentenze e documenti in cassazione

  • art. 368 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul preteso vizio della decisione sulla calunnia

Massime di principio

  • La responsabilità solidale dei danneggianti può sussistere anche quando ciascuno abbia tenuto condotte autonome o operato sotto titoli diversi, purché tali condotte siano causalmente efficienti nella produzione di un unico danno subito dal creditore-danneggiato.
  • Nelle obbligazioni solidali e nella responsabilità da fatto illecito il creditore può agire separatamente contro ciascun responsabile; la possibile presenza di altri soggetti potenzialmente corresponsabili non impone litisconsorzio necessario né comporta improcedibilità della domanda.
  • Se il giudice di primo grado ha espressamente deciso su una questione o eccezione, la parte totalmente o parzialmente soccombente su quel capo deve proporre appello incidentale; la semplice riproposizione ex art. 346 c.p.c. è sufficiente solo per questioni non esaminate o assorbite.
  • La ratifica ex art. 1399 c.c. sana soltanto gli atti compiuti dal falsus procurator o oltre i limiti della procura; non può invece rendere valido un atto che la legge riserva a soggetti abilitati e che è colpito da nullità per violazione di un divieto imperativo.
  • In tema di attività di intermediazione finanziaria riservata, l'inosservanza delle regole di abilitazione tutela un interesse generale al corretto funzionamento del mercato e non è sanabile per effetto del mero affidamento o della successiva condotta dell'investitore.
  • Nel risarcimento del danno da illecito extracontrattuale sono risarcibili anche i danni imprevedibili; la prevedibilità rileva sul piano della colpa, non come limite generale alla liquidazione del danno.
  • Quando la condotta illecita ha imposto all'investitore un rischio non adeguatamente informato e ciò ha comportato la perdita del capitale, il danno può essere liquidato sulla base della differenza tra il valore del bene alla data dell'acquisto e quello residuo al momento della domanda, con rivalutazione e interessi.
  • Per escludere o ridurre il risarcimento per mancato disinvestimento occorre dimostrare che l'investitore abbia avuto concreta possibilità, conoscibile con l'ordinaria diligenza, di sottrarsi alla perdita; la mera oscillazione sfavorevole del mercato non basta a spostare il criterio di liquidazione.
  • La censura per omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza affrontare espressamente un'argomentazione, la rechi implicitamente assorbita o incompatibile con la propria impostazione logico-giuridica.
  • La motivazione per relationem è sufficiente se il rinvio a precedenti o ad altra decisione consente di ricostruire la fattispecie concreta, il percorso argomentativo e la riconducibilità della vicenda alla regola di diritto richiamata.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniProveInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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