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Sentenza

Sentenza n. 10781/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, del decreto pubblicato dall'USP di Roma, prot. n. 29266 del 15 luglio 2025 di esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Roma, per le classi di concorso interessate nonché di esclusione dalle correlate GI; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e di ogni altro atto riportato anche in allegato al fascicolo e citato nel presente atto e che formalmente si impugnano.

Giustizia amministrativa202508643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Roma e dalle correlate graduatorie di istituto, limitatamente alle classi di concorso indicate

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla seconda fascia delle GPS di Roma per le classi AM2B, AM2C, AS2B, AS2C, nonché BB02 e BC02/BC03 secondo le diverse indicazioni contenute negli atti. L'Amministrazione aveva ritenuto non valido il titolo di studio posseduto, qualificandolo come diploma triennale non equiparabile alla laurea magistrale o alla laurea quadriennale del vecchio ordinamento; per le classi di conversazione aveva inoltre rilevato la mancanza di un titolo conseguito in un Paese nel quale la lingua fosse lingua madre. La ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione e la lesione del legittimo affidamento, sostenendo che il diploma universitario di Interprete-Mediatore linguistico, conseguito nel 2000 presso una scuola legalmente riconosciuta, aveva valore legale di diploma universitario ed era valido, secondo la disciplina allora vigente, per l'accesso all'insegnamento nelle classi linguistiche interessate, purché il piano di studi comprendesse determinati insegnamenti di letteratura e linguistica. In udienza ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sulla domanda relativa alle classi di conversazione BB02 e BC03, non essendo in possesso del relativo titolo di accesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda relativa alle classi BB02 e BC03. Ha invece accolto il ricorso per le classi AM2B, AM2C, AS2B e AS2C, annullando il provvedimento di esclusione nella parte corrispondente. Il Collegio ha ritenuto che il diploma universitario per interpreti e traduttori, istituito dal D.M. 11 novembre 1993 e conseguito dalla ricorrente il 25 ottobre 2000, dovesse essere valutato alla luce della disciplina vigente al momento del conseguimento e della disciplina transitoria relativa ai titoli anteriori all'anno accademico 2000/2001. Il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, e la successiva disciplina hanno riconosciuto rilevanza ai titoli in interpreti e traduttori, subordinatamente alla presenza nel piano di studi di corsi di letteratura e linguistica delle lingue interessate. L'Amministrazione, limitandosi nella motivazione dell'atto alla formula "titolo di accesso non valido", non aveva esaminato concretamente la natura del titolo, la sua equiparazione legale e il contenuto del piano di studi, né aveva considerato il quadro normativo succedutosi nel tempo. Ne è derivato un difetto di istruttoria e di motivazione, oltre a una valutazione non ragionevole del requisito di accesso. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.M. 11 novembre 1993

    Il diploma universitario per interpreti e traduttori era aggiunto all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

    Il diploma universitario per interpreti e traduttori costituiva un titolo universitario legalmente riconosciuto e, pur avendo durata triennale, era disciplinato come titolo idoneo al proseguimento degli studi e rilevante ai fini dell'accesso alle classi di insegnamento secondo la normativa applicabile.

  • legge n. 341/1990

    Richiamata quale base normativa del sistema degli ordinamenti didattici e della disciplina dei titoli universitari rilevanti per l'accesso all'insegnamento.

  • D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, Tabella A

    Le lauree per traduttori, per interpreti, traduzione e interpretazione sono titoli di ammissione al concorso limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di letteratura della lingua straniera e un corso annuale (o due semestrali) di linguistica generale.

    La disciplina riconosceva l'idoneità dei titoli in interpreti e traduttori per l'accesso all'insegnamento, purché fossero rispettati i requisiti relativi alla durata dei corsi linguistici e agli insegnamenti di letteratura e linguistica.

  • legge n. 509/1999

    Richiamata per evidenziare che la riforma ha preceduto l'istituzione dei successivi corsi di laurea specialistica e che, al momento del conseguimento del titolo, non esisteva ancora una laurea magistrale specifica in interpreti e traduttori.

  • D.M. 19 maggio 1989

    Richiamato in relazione al riconoscimento legale dell'istituto presso il quale era stato conseguito il diploma.

  • D.M. 28 novembre 2000

    Richiamato per collocare temporalmente l'istituzione dei primi corsi di laurea specialistica nel settore, successivi al titolo conseguito dalla ricorrente.

  • D.M. 10 gennaio 2002

    Richiamato quale decreto di riordino delle scuole superiori per interpreti e traduttori, successivo al conseguimento del titolo controverso.

  • D.M. 259/2017, Tabella A, nota (8)

    Purché conseguite entro l'A.A. 2000/2001, sono titoli di accesso solo se il piano di studi abbia compreso un corso biennale o due annuali di letteratura della lingua straniera.

    Il riferimento ai titoli anteriori all'anno accademico 2000/2001 deve essere interpretato come comprensivo del diploma universitario posseduto dalla ricorrente, valutando il contenuto sostanziale del piano di studi e non la sola denominazione o durata formale del corso.

  • D.M. 255 del 22 dicembre 2023, Tabella A

    Sono titoli di accesso limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali purché il piano di studi abbia compreso un corso biennale o due annuali di letteratura della lingua straniera e un corso annuale (o due semestrali) di linguistica generale.

    La disciplina conferma la rilevanza dei titoli in interprete e traduttore conseguiti entro l'anno accademico 2000/2001, subordinatamente alla verifica degli insegnamenti linguistici previsti nel piano di studi.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso alle classi di insegnamento, un diploma universitario per interpreti e traduttori conseguito anteriormente all'anno accademico 2000/2001 deve essere valutato alla luce della disciplina vigente al momento del conseguimento e delle disposizioni transitorie successive, senza poter essere automaticamente escluso per la sola durata triennale o per la denominazione formale del titolo.
  • La verifica dell'idoneità di un titolo di studio ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento deve considerare il contenuto sostanziale del piano di studi, inclusa la presenza degli insegnamenti di letteratura e linguistica richiesti dalla normativa di accesso.
  • Un provvedimento di esclusione fondato sulla formula generica "titolo di accesso non valido" è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l'interessato deduca l'equiparazione legale del titolo e la sua riconducibilità alla disciplina transitoria applicabile ai titoli conseguiti anteriormente alla riforma degli ordinamenti universitari.
  • L'Amministrazione, nel valutare titoli conseguiti sotto una disciplina normativa poi modificata, deve ricostruire il quadro regolatorio succedutosi nel tempo e non può applicare automaticamente i requisiti formali dei nuovi ordinamenti a un titolo che, al momento del conseguimento, consentiva l'accesso all'insegnamento.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoSopravvenuta carenza di interesse

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