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Ordinanza

Ordinanza n. 174/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del silenzio – inadempimento, serbato con riferimento alle istanze/richieste di cui all’atto di significazione – invito e diffida, comunicato ai resistenti in data 04.04.2024;

Giustizia amministrativa202403610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento serbato da ANAS S.p.A. e Regione Campania sulle istanze contenute nell'atto di significazione, invito e diffida comunicato il 4 aprile 2024

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da ANAS S.p.A. e dalla Regione Campania rispetto a istanze e richieste formulate con atto di significazione, invito e diffida. A seguito dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle resistenti, il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di cassazione e ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 367 c.p.c. Il TAR ha quindi sospeso il processo in attesa della decisione sulla giurisdizione.

La decisione

Il TAR prende atto dell'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19189/2025, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti dinanzi a tale giudice anche per le spese del regolamento. Il giudice amministrativo, vincolato dalla statuizione sulla giurisdizione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del procedimento davanti al TAR nei termini di legge, indicando alle parti la necessità di procedere alla traslatio iudicii. Le spese del presente giudizio devono ritenersi comprese nella rimessione al giudice ordinario per la decisione sulle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme agli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 367 c.p.c., quale fondamento della sospensione del giudizio in attesa della decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della sospensione del processo amministrativo in relazione al regolamento preventivo di giurisdizione.

  • art. 367 c.p.c.

    Consente la sospensione del processo a seguito della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione; la decisione delle Sezioni Unite ha poi attribuito la controversia al giudice ordinario.

  • ordinanza Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 19189/2025

    La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del regolamento

    La statuizione vincola il giudice amministrativo, che deve prenderne atto, disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del procedimento a quo, consentendo la traslatio iudicii dinanzi al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando le Sezioni Unite della Corte di cassazione, decidendo un regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario e rimettono le parti dinanzi a esso, il giudice amministrativo deve prenderne atto e non può esaminare il merito della controversia.
  • La decisione sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite nel regolamento preventivo vincola il giudizio amministrativo sospeso e comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del procedimento davanti al giudice amministrativo nei termini di legge.
  • La parte interessata deve procedere alla traslatio iudicii dinanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, per conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda nei limiti previsti dalla legge.
  • Quando la Corte di cassazione rimette al giudice munito di giurisdizione anche la decisione sulle spese del regolamento, tale rimessione può comprendere anche le spese del giudizio amministrativo che ha dato origine al regolamento.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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