Cassazione Penale, Sentenza n. 35134/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio (contenuto di 4 spedizioni con 10 orologi Rolex) eseguito alla dogana di Ciampino. La ricorrente deduceva: 1) inefficacia del sequestro per tardiva convalida da parte del pubblico ministero oltre il termine perentorio di 48 ore; 2) nullità/violazione di legge (art. 253 c.p.p.) e carenza di motivazione in ordine alla finalità probatoria del sequestro, contestando la sussistenza delle esigenze investigative e la motivazione del decreto di convalida
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) Inammissibilità sotto profili processuali: la questione dell'inefficacia del sequestro per tardiva convalida non si contesta in sede di riesame/cassazione, ma mediante istanza di restituzione al pubblico ministero e, in caso di diniego, opposizione al GIP ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p.; inoltre i rilievi di mera motivazione erano erroneamente formulati come motivi di fatto e non come violazione di legge, rendendo il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. 2) Sul merito (in parte): il decreto di convalida del P.M. conteneva una motivazione sinteticamente espressa (finalità di "consulenza tecnica e/o altro accertamento istruttorio") e il Tribunale del riesame ha integrato la valutazione ritenendo giustificato il mantenimento del vincolo per approfondimenti tecnici e per accertamenti collegabili anche al reato di contrabbando oltre che a quello prev. dall'art. 483 c.p. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese processuali (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Il Tribunale del riesame aveva ravvisato il "fumus" del reato ex art. 483 (sostituzione di persona o frode relativa a cose da autenticare/identificare), collegando la conservazione dei beni all'esigenza probatoria connessa all'accertamento di tale fattispecie
d.P.R. n. 43 del 1973, artt. 282, 292, 295
Norme del codice doganale richiamate per il rilievo di ipotesi di contrabbando; il Tribunale ha collegato la finalità probatoria anche agli accertamenti relativi a possibili violazioni doganali
art. 253 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti del decreto di convalida; la Corte ha ritenuto che la motivazione del P.M., pur sintetica, indicava una finalità probatoria sufficiente e integrabile dal giudice del riesame
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Norma indicata dalla Corte come la via corretta per contestare l'inefficacia del sequestro per tardiva convalida: istanza di restituzione al P.M. e, in caso di diniego, opposizione al GIP ai sensi di questo articolo
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso quando le doglianze attengono alla motivazione in modo non conforme ai limiti previsti per la cassazione (necessità di dedurre violazione di legge e non solo censura motivazionale di fatto)
art. 325 cod. proc. pen.
Citato nella valutazione sui limiti della censura motivazionale: alcune questioni di diritto non possono essere trasformate in semplici censure di motivazione ai fini del ricorso per cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
Cass., Sez. 3, n. 278 del 05/12/2017 (Montefiori)
Giurisprudenza richiamata: la mancata convalida da parte del P.M. oltre il termine di 48 ore determina l'inefficacia del sequestro e la strada processuale appropriata è la richiesta di restituzione/opposizione, non il riesame
Cass., Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018 (Melchionna)
Conferma che l'omessa convalida entro 48 ore comporta inefficacia del sequestro e obbligo di restituzione; la Corte ha richiamato questo consolidato orientamento per motivare l'inammissibilità del ricorso sul punto
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov) e Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Principi di massima indicati dalle Sezioni Unite sul perimetro del ricorso per cassazione: i vizi di motivazione sono rilevabili nella cassazione solo se estremi (mancanza totale o apparato argomentativo privo dei minimi requisiti) e non come semplice riformulazione di questioni di fatto o diritto mal impostate
Massime di principio
- La contestazione dell'inefficacia del sequestro per mancata convalida entro 48 ore deve essere esperita mediante istanza di restituzione al pubblico ministero e, in caso di rifiuto, con opposizione al GIP ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p.; non è la sede del riesame né il ricorso per cassazione il mezzo processuale corretto per tale censura
- Le censure basate su carenze motivazionali devono essere inquadrate come violazioni di legge quando si ricorre in cassazione: la Corte valuta la formale legalità e la sussistenza di vizi motivazionali talmente gravi da integrare una violazione di legge
- Il decreto di convalida del P.M. richiede una motivazione minima che indichi la finalità probatoria; una motivazione sintetica può essere integrata dal giudice del riesame se emergono esigenze investigative concrete (perizie, comparazioni, accertamenti doganali)
- Quando il sequestro riguarda beni potenzialmente rilevanti per più reati (es. contraffazione, contrabbando), il giudice può collegare la finalità probatoria a tali distinti profili e motivare il mantenimento del vincolo in funzione degli accertamenti necessari
- Il ricorrente rischia la condanna alle spese se il ricorso è rigettato: valutare preliminarmente la correttezza dell'inquadramento processuale del motivo prima di proporre impugnazioni in Cassazione
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