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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2734/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto che confermava l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni, articolando tre motivi principali: 1) illegittima applicazione della pericolosità qualificata ex art. 4, lett. i-bis, d.lgs. n. 159/2011 — norma introdotta dalla legge n. 161/2017 entrata in vigore dopo i fatti contestati e, secondo il ricorrente, non applicabile perché non configurava un'associazione ex art. 416 c.p.; 2) erronea valutazione della pericolosità generica ex art. 1 lett. b) e art. 4 lett. c) d.lgs. 159/2011 — contestata la rilevanza dei proventi illeciti rispetto al reddito professionale tale da non costituire "componente significativa"; 3) assenza di attualità della pericolosità, sia per il decorso temporale tra i fatti (2012-2017) e la proposta (2013) e l'applicazione (2023), sia per l'effetto interruttivo/risolutivo della collaborazione processuale (iniziata 4 aprile 2018) e riconosciuta con attenuante ex art. 323-bis c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte di cassazione ha confermato la legittimità del decreto che applicò la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni, ritenendo corretta la ricostruzione della pericolosità sia generica (art. 1 lett. b e art. 4 lett. c d.lgs. 159/2011) sia qualificata (art. 4 lett. i-bis d.lgs. 159/2011). Motivazioni principali: i fatti lucrogenetici commessi dal 2008 fino al 2018 (associazione per delinquere finalizzata a delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione, emissione di fatture false, bancarotta fraudolenta) e le numerose confische giustificano che i proventi illeciti costituissero una componente significativa del vivere abituale; la diversa qualificazione della pericolosità in sede decisionale è ammissibile se fondata sugli stessi elementi di fatto e se è stato garantito il contraddittorio (cosa verificatasi); il principio di irretroattività non impedisce l'applicazione di misure di prevenzione introdotte dopo i fatti, perché tali misure sono regolate dalla legge vigente al momento dell'applicazione (art. 200 c.p.) e rileva la situazione di pericolosità al momento dell'applicazione; la collaborazione dell'Amara, pur rilevata, non è stata ritenuta prova sufficiente di cessazione irreversibile della pericolosità sociale.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, lett. b) (pericolosità generica); art. 4, lett. c) (pericolosità generica lucrogenetica); art. 4, lett. i-bis) (pericolosità qualificata riferita a indiziati di reati di cui all'art. 640-bis o art. 416 c.p.)

    La Corte ha ritenuto che le condotte lucrogenetiche e associative ascritte all'Amara possano fondare sia la pericolosità generica sia la qualificata ai sensi delle norme citate; la diversa qualificazione della pericolosità è lecita se poggia sugli stessi elementi di fatto e si è svolto un effettivo contraddittorio

  • legge n. 161/2017

    introdusse l'art. 4, lett. i-bis) d.lgs. n. 159/2011 (entrata in vigore 19/11/2017)

    L'introduzione della pericolosità qualificata non viola il principio di irretroattività delle misure di prevenzione: le misure preventive si applicano secondo la disciplina vigente al momento della loro applicazione, purché sia garantito il contraddittorio

  • art. 200 c.p.

    disposizione generale sul regime temporale delle misure di sicurezza

    Le misure preventive e di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione; ciò legittima l'applicazione di nuove misure per fatti commessi anteriormente all'introduzione della norma

  • art. 416 c.p. e art. 640-bis c.p.

    art. 416 c.p. (associazione per delinquere); art. 640-bis c.p. (truffa e delitti informatici con finalità estorsiva/illecita attinenza economica)

    L'art. 4 lett. i-bis) rimanda a soggetti indiziati di reati associativi finalizzati ai delitti elencati; la Corte ha ritenuto che i fatti valutati nel procedimento (anche quelli di associazione finalizzata a delitti contro la P.A.) rientrassero nella sfera prevista dalla norma

  • art. 323-bis c.p.

    attenuante per la collaborazione efficace

    La Corte rileva che la collaborazione può costituire attenuante e elemento valutabile, ma non attribuisce di per sé valore assoluto di prova della cessazione della pericolosità sociale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    regole sulla esposizione dei motivi in cassazione

    Il ricorso è stato redatto nei limiti di motivazione richiesti dall'art. 173 disp. att. e i motivi sono stati esaminati sul merito

  • Corte cost. n. 24/2019 (giurisprudenza costituzionale)

    orientamento sulla necessità che i proventi illeciti costituiscano una "componente significativa" del reddito per la pericolosità generica

    La Corte di cassazione ha applicato i principi della Corte costituzionale ma ha ritenuto che, alla luce della variegata e organizzata attività delittuosa (anche tributaria e fallimentare), la componente illecita del reddito fosse comunque significativa

Massime di principio

  • Le misure di prevenzione (come la sorveglianza speciale) sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione: la loro applicabilità non è esclusa dall'entrata in vigore successiva di una norma che ne qualifichi diversamente la pericolosità, purché sia garantito il contraddittorio
  • Il giudice può qualificare diversamente la pericolosità (generica o qualificata) rispetto alla proposta, purché la nuova qualificazione sia fondata sugli stessi elementi di fatto e la difesa abbia avuto un contraddittorio effettivo sulle questioni deducibili
  • Ai fini della pericolosità generica e patrimoniale non è decisivo limitarsi a un singolo tipo di reato (es. corruzione): vanno considerate tutte le condotte lucrogenetiche e il loro carattere organizzato e abituale per valutare se i proventi illeciti costituiscano una "componente significativa" del vivere abituale
  • La collaborazione processuale è rilevante e può incidere su misure cautelari e di pena, ma non opera automaticamente quale prova della cessazione irreversibile della pericolosità sociale; va valutata nel contesto della durata, della gravità e della ripetizione delle condotte pregresse
  • Nel giudizio di prevenzione l'attualità della pericolosità si valuta rispetto al momento del primo grado, con attenzione alla distanza temporale tra fatti e decisione e al lungo arco di comportamento criminoso: una pluralità e continuità di reati nel tempo possono giustificare la perdurante pericolosità malgrado anni intercorrenti
  • Per la difesa è strategico contestare specificamente gli elementi fattuali decisivi (es. ricostruzione dei profitti, prova dell'abitualità, relazione tra reati e fonte di reddito) e sollecitare che il giudice espliciti le ragioni per cui ritiene significativa la componente illecita del reddito

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