Cassazione Penale, Sentenza n. 1472/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 23-bis del d.lgs. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176) per violazione del cosiddetto contraddittorio cartolare: le conclusioni del Procuratore Generale sarebbero state depositate e comunicate alla difesa in data 15/16 marzo 2023 in vista dell'udienza del 23/03/2023, quindi oltre il termine previsto di "entro il decimo giorno precedente l'udienza", impedendo alla difesa di presentare le controdeduzioni scritte entro il quinto giorno antecedente l'udienza; da ciò la difesa deduceva la nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto applicabile l'orientamento consolidato secondo cui l'inosservanza del termine per la presentazione delle conclusioni del pubblico ministero non è perentoria e costituisce motivo di nullità a regime intermedio solo se ha determinato un'effettiva lesione del diritto di difesa. Nel caso concreto le conclusioni erano state comunicate sette giorni prima dell'udienza, perciò il termine per il deposito delle conclusioni della difesa (entro il quinto giorno antecedente l'udienza) non era ancora decorso e restavano due giorni utili: il difensore non ha né formulato specifica contestazione, né depositato proprie conclusioni scritte, né chiesto proroga o evidenziato concreto pregiudizio. Perciò non è stata integrata alcuna nullità. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (convertito in legge 18 dicembre 2020, n.176)
"Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello ... La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto..."
La norma fissa termini per la trasmissione delle conclusioni del P.M. e per la facoltà delle parti private di depositare controdeduzioni. La Corte ha ritenuto che il termine non sia perentorio e che la violazione legittima una nullità solo se ha causato effettiva lesione del diritto di difesa
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come parametro per invocare la nullità assoluta delle pronunce; la Corte ha escluso la sussistenza della nullità in assenza di concreta lesione del contraddittorio
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di multa/ammenda in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020; Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021; Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2023)
Orientamento consolidato secondo cui il mancato rispetto del termine per le conclusioni del pubblico ministero non produce automaticamente nullità assoluta: la nullità a regime intermedio sussiste solo se è provato che la violazione ha determinato un'effettiva lesione del diritto di difesa; se la violazione avviene prima della scadenza del termine per le controdeduzioni, è onere della difesa formulare contestazione specifica e allegare il concreto pregiudizio
Massime di principio
- La comunicazione tardiva delle conclusioni del pubblico ministero non determina automaticamente l'annullamento: occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa
- Se la difesa dispone ancora del tempo previsto per depositare controdeduzioni (es. il termine dei 5 giorni antecedenti l'udienza non è ancora decorso), è necessario che il difensore formuli tempestiva e specifica contestazione e allegi il pregiudizio subito per ottenere l'annullamento
- La regola dei termini prevista dall'art. 23-bis non è perentoria: la sua violazione comporta effetti invalidanti solo in presenza di reale compromissione del contraddittorio
- Buone pratiche difensive: conservare la prova delle comunicazioni, depositare comunque controdeduzioni ove possibile, richiedere formalmente proroga o rinvio se si allega la complessità del caso e il concreto pregiudizio
- Rischio sanzionatorio: ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e al pagamento di somme (art. 616 c.p.p.)
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