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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37665/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del GIP del 7/03/2024 che aveva rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore (Avv. Antonio Iorio). Hanno dedotto erronea applicazione di norme processuali e violazione del diritto di difesa in relazione all'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., sostenendo che il GIP abbia motivato il rigetto sull'assunto errato che gli imputati fossero assistiti da altri difensori e che l'avvocato istante avrebbe potuto comunque organizzare i suoi impegni professionali per essere presente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'ordinanza impugnata è un provvedimento non autonomamente ricorribile: secondo l'art. 586 c.p.p. i provvedimenti emessi nel corso delle indagini preliminari o del dibattimento possono essere impugnati solo unitamente alla sentenza. La Corte ha escluso che il provvedimento fosse rilevabile come abnorme in via autonoma. A seguito della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    La norma è richiamata dalla difesa come parametro di tutela del diritto di difesa in caso di impedimento del difensore; la Corte non entra nel merito della valutazione del GIP perché dichiara il ricorso inammissibile per ragioni di impugnabilità autonoma

  • art. 586, cod. proc. pen.

    Principale norma interpretativa: i provvedimenti adottati nel corso delle indagini preliminari o del dibattimento non sono impugnabili autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza; da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso contro l'ordinanza impugnata

Massime di principio

  • Le ordinanze del GIP rese durante indagini o dibattimento, comprese quelle che rigettano istanze di rinvio per impedimento del difensore, in linea di principio non sono autonomamente impugnabili e devono essere contestate insieme alla sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p.
  • L'eccezione dell'impugnabilità autonoma per 'abnormità' del provvedimento è assai limitata: il ricorso dovrà dimostrare vizi strutturali o funzionali gravi e immediatamente rilevabili; in assenza di tale convincente anomalia, la Corte tende a dichiarare l'inammissibilità.
  • Nel valutare le istanze di rinvio per legittimo impedimento, il giudice può considerare se esistono altri difensori o se l'organizzazione professionale avrebbe potuto evitare l'assenza; l'affermazione contraria non garantisce automaticamente la rinnovabilità dell'istanza in sede di impugnazione autonoma.
  • Chi impugna ordinanze non autonomamente appellabili rischia la condanna per spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende); è quindi strategico valutare la proponibilità e il momento processuale corretto per l'impugnazione (solitamente con la sentenza).
  • Se si ritiene sussistere un vizio di abnormità, occorre esplicitarlo e motivarlo con chiarezza nel ricorso, perché la possibilità di riesame d'ufficio da parte della Corte è limitata e non sempre sufficiente a far superare l'ostacolo dell'inammissibilità.

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