Sentenza n. 1291/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sospensione disciplinare dal servizio per un mese e provvedimento di esclusione dal concorso interno per vice sovrintendente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, risultato vincitore del concorso interno per titoli e successivo corso di formazione professionale per 1515 posti da vice sovrintendente, aveva superato la verifica finale e completato il tirocinio applicativo. L’amministrazione, con provvedimento dell’Ufficio Personale del 10 novembre 2022, gli comunicava tuttavia che non sarebbe stato nominato vice sovrintendente, richiamando un decreto del 9 novembre 2022 con cui era stata irrogata una sospensione disciplinare di un mese, notificata al ricorrente solo il 18 novembre 2022. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità o invalidità del decreto disciplinare per mancanza del numero di protocollo, della sottoscrizione e dell’attestazione di conformità della copia notificata, nonché l’illegittimità derivata del provvedimento di esclusione. Con il secondo motivo contestava l’esclusione dal concorso per violazione degli artt. 97 Cost. e 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, carenza di congruità e manifesta irragionevolezza. Sosteneva che il bando richiedeva il mantenimento dei requisiti sino alla conclusione della procedura, ma individuava nel biennio 2020/2021 il periodo rilevante per le sanzioni disciplinari; la sospensione del novembre 2022 sarebbe stata quindi estranea al periodo valutabile. Deduceva inoltre che il provvedimento di esclusione richiamava una sanzione non ancora notificata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente al provvedimento di esclusione e lo ha annullato. Ha invece rigettato le censure contro il decreto disciplinare. Le carenze formali dedotte non determinano la nullità dell’atto: la sottoscrizione è elemento essenziale dell’originale, non necessariamente della copia conforme; la mancanza del numero di protocollo costituisce, al più, una mera irregolarità o incide sulla prova della data di adozione, senza compromettere di per sé validità ed esistenza dell’atto. Poiché il provvedimento notificato risultava sottoscritto dall’autorità competente e il ricorrente ne aveva ricevuto copia, eventuali contestazioni sull’autenticità avrebbero dovuto essere proposte mediante querela di falso. Quanto all’esclusione, il Collegio ha interpretato letteralmente l’art. 2.1 del bando, quale lex specialis vincolante per l’amministrazione. Il primo periodo individua nel biennio 2020/2021 il periodo rilevante sia per il giudizio complessivo sia per l’assenza di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. L’obbligo di mantenimento dei requisiti sino alla conclusione della procedura deve essere letto in collegamento con tale previsione e non può introdurre una nuova causa di esclusione riferita a sanzioni irrogate oltre il biennio. La sospensione del 9 novembre 2022 era pertanto estranea al periodo temporale previsto dal bando e non poteva fondare l’esclusione. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per mancanza di elementi essenziali non ricorre per le carenze formali dedotte, poiché la mancata sottoscrizione della copia, l’assenza del protocollo e la mancata attestazione di conformità non incidono, nel caso concreto, sull’esistenza o sulla validità dell’atto.
art. 18 d.P.R. 445/2000
La disciplina delle copie conformi non comporta, nel caso esaminato, la nullità del provvedimento notificato, che risultava sottoscritto dall’autorità competente.
art. 3 l. 241/1990
Il riferimento è contenuto nella censura relativa al difetto di motivazione; la decisione accoglie la doglianza sostanziale concernente l’erronea applicazione della lex specialis del concorso.
art. 97 Cost.
Il riferimento è contenuto nella censura relativa all’esclusione concorsuale; l’annullamento deriva dalla violazione delle regole temporali del bando e del principio di tassatività delle cause di esclusione.
art. 3, comma 13, d.lgs. 95/2017
È richiamato dal bando quale base dell’obbligo di permanenza dei requisiti di partecipazione sino al termine della procedura concorsuale.
art. 93 d.P.R. 3/1957
È richiamato dal bando per l’esclusione dei candidati sospesi cautelarmente dal servizio; tale previsione non è stata ritenuta applicabile alla sanzione disciplinare irrogata nel novembre 2022 ai fini dell’esclusione fondata sul periodo 2020/2021.
Massime di principio
- Il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura e deve essere interpretato secondo il significato letterale delle sue clausole; l’amministrazione è vincolata alle regole che si è autoimposta e non può introdurre, mediante interpretazione estensiva o integrativa, cause di esclusione non previste.
- Quando una clausola concorsuale individua uno specifico periodo temporale per la verifica dell’assenza di sanzioni disciplinari e prescrive il mantenimento dei requisiti fino alla conclusione della procedura, quest’ultima prescrizione deve essere letta in collegamento con il periodo temporale espressamente indicato e non può estendere indefinitamente il periodo valutabile.
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce di ricavare dal requisito di permanenza dei requisiti una causa di esclusione nuova e diversa da quella prevista dal bando.
- La mancanza del numero di protocollo di un provvedimento amministrativo configura, di regola, una mera irregolarità o può incidere sulla prova del momento di adozione, ma non determina di per sé la nullità o l’inesistenza dell’atto.
- La mancata sottoscrizione della copia notificata di un provvedimento amministrativo non determina nullità quando l’originale risulti sottoscritto e la copia rechi gli elementi idonei a individuare l’autorità emanante; la sottoscrizione è elemento essenziale dell’originale, non necessariamente della copia conforme.
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