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Sentenza

Sentenza n. 397/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2173/2025 n.rg. 12268 del 13 maggio 2025 del Tribunale Ordinario di Milano sez. Lavoro,

Giustizia amministrativa202503515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di pagamento derivante dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, n. 2173/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Milano che aveva riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato oltre il limite di 36 mesi e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di un'indennità omnicomprensiva pari a dodici mensilità della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal deposito del ricorso al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 maggio 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto che fosse ordinato il pagamento del dovuto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di pagamenti, mentre il Ministero, pur costituito, non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e si era limitato a una memoria di stile. Il giudice ha pertanto dichiarato l'inottemperanza e condannato il Ministero ad adottare i provvedimenti necessari alla liquidazione dei benefici riconosciuti dalla sentenza del giudice ordinario. Ha assegnato all'Amministrazione 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti di un'amministrazione può essere richiesto in sede di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto tale termine era decorso senza alcun pagamento.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile e fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento da parte dell'amministrazione e l'ente non abbia adempiuto.
  • In presenza di documentazione attestante il mancato pagamento e di assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'an e sul quantum del credito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione debitrice di adottare gli atti di liquidazione e pagamento dovuti.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, fissandone modalità e termine di esecuzione.
  • L'inadempimento dell'amministrazione rispetto a una sentenza del giudice ordinario può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 114 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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