Sentenza n. 8234/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 13 giugno 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, la fissazione di un termine per l’adozione di un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022. Ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; tale termine era scaduto alla data del ricorso, sicché sussisteva il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di esaminare la posizione individuale e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L’esame dovrà riguardare il percorso di studi e i titoli conseguiti in altro Stato membro, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e valutando, ove necessario, misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, per un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE, rilevante per il termine e per la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Impone di valutare il titolo estero considerando l’insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e, ove occorra, di disporre misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l’eventuale adozione di misure compensative nella valutazione dell’equipollenza della formazione conseguita all’estero.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; decorso tale termine senza decisione, sussiste il silenzio-inadempimento.
- Il giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, deve ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, eventualmente più ampio di quello ordinario qualora sia giustificato dal rilevante numero di istanze pendenti.
- La valutazione di un titolo professionale estero deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione, anche se svolta a tempo parziale.
- L’autorità competente deve verificare l’equipollenza sostanziale della formazione estera e, ove necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate, anziché negare automaticamente il riconoscimento per le sole differenze formative.
- In caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione oltre il termine fissato dal giudice, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine per la conclusione del procedimento.
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