Cassazione Penale, Sentenza n. 38/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per più motivi: 1) omissione della traduzione della motivazione della sentenza all'imputato alloglotta (richiamando artt. 111 Cost., 143 c.p.p., art.14 comma 3 Patto ICCPR, art.6 CEDU) con conseguenze ex art.178 lett. c) c.p.p.; 2) errore di diritto nella valutazione e applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma ai sensi dell'art.628 comma 3 n.1 c.p.; 3) vizi nella valutazione della prova e nell'identificazione dell'imputato (art.192 c.p.p.), mancata o insufficiente motivazione e manifesta illogicità riguardo ai capi 1 e 2 (due rapine aggravate) e al capo 3 (lesioni aggravate). La difesa ha inoltre censurato l'affidabilità delle individuazioni fotografiche, la tardiva ricostruzione delle vittime, la qualità delle immagini di videosorveglianza e ha posto rilievi sulle condizioni di salute dell'imputato come fattore impeditivo della commissione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (mancata traduzione) ha ritenuto la censura generica e infondata: la giurisprudenza consolidata considera la mancata traduzione un vizio di efficacia (incidendo sui termini per impugnare se richiesta la traduzione) e non di validità della sentenza; inoltre l'imputato aveva comunque utilizzato la lingua italiana in atti precedenti. I restanti motivi (valutazione della prova, identificazione, aggravante, motivazione) sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la sentenza di merito e quella del G.I.P. risultano adeguatamente motivate: elementi probatori ritenuti decisivi sono la positiva identificazione fotografica della vittima Mengozzi, il rinvenimento in breve tempo di beni rapinati in possesso dell'imputato e la corrispondenza con immagini di videosorveglianza; la Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la Cassazione non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova se non in presenza di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione, art.111, comma 3
Riferita al diritto a un giusto processo; la Corte ha richiamato che la mancata traduzione non determina nullità della sentenza ma può incidere sui termini di impugnazione se la traduzione è stata specificamente richiesta
Codice di procedura penale, art.143
Norma sul diritto alla traduzione degli atti principali; la Corte interpreta la traduzione come condizione di efficacia (per l'esercizio dei rimedi) e non di validità dell'atto
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, art.14 comma 3
Richiamato dalla difesa come norma sui diritti dell'imputato; la Corte lo menziona nell'ambito del diritto all'informazione nella lingua nota
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art.6 par.3
Richiamata in tema di diritti della difesa; utilizzata dalla difesa per sostenere la necessità della traduzione, ma la Corte ribadisce l'interpretazione nazionale secondo cui la mancata traduzione non invalida la sentenza
Codice di procedura penale, art.178 lett. c)
Norma sulle conseguenze processuali di vizi formali; evocata dalla difesa per chiedere effetti sulla impugnazione ma la Corte non ha riconosciuto la nullità o effetto sostanziale richiamato
Codice penale, art.628 comma 3 n.1
Aggravante per rapina commessa da più persone o con uso di arma; la Corte di merito aveva ritenuto integrata l'aggravante in relazione al coordinamento di più persone e alla contestualità, valutazione ritenuta congrua dalla Cassazione
Codice penale, artt.110, 628, 582, 585, 576
Norme sostanziali sui reati contestati (concorso di persone, rapina, lesioni aggravate); la Corte ha confermato l'assetto delle imputazioni e la rilevanza probatoria degli elementi a carico
Codice di procedura penale, art.192
Regole sui criteri di valutazione della prova; la Corte ha ribadito che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione della prova salvo i casi tassativi (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione)
Codice di procedura penale, art.616
Consente la condanna alle somme per la Cassa delle Ammende; applicato dalla Corte per irrogare euro 3.000 al ricorrente per la causa di inammissibilità
Massime di principio
- La mancata traduzione di una sentenza nella lingua nota all'imputato non comporta di regola la nullità dell'atto: essa incide sui termini di impugnazione se la traduzione è stata espressamente richiesta, e la traduzione è considerata condizione di efficacia e non di validità
- In Cassazione non è consentito riesaminare il merito dei fatti o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova; sono censurabili solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali
- Elementi probatori concatenati (identificazione fotografica positiva, possesso vicino nel tempo di beni rapinati, riscontri video) costituiscono una base probatoria solida che i giudici di merito possono ritenere sufficiente per la condanna
- Per mettere in crisi un'identificazione di merito occorre fornire censure specifiche e circostanziate (es. vizi procedurali nella individuazione fotografica, contraddizioni documentate nelle dichiarazioni delle vittime), non mere asserzioni di possibile errore
- L'eccezione di condizioni fisiche dell'imputato come circostanza impeditiva richiede documentazione probatoria adeguata e idonea a contrastare gli elementi fattuali a carico (perizia, certificazioni mediche coincidenti con i tempi dei fatti)
- Le impugnazioni generiche o non sviluppate sono a rischio di inammissibilità: bisogna motivare il pregiudizio subito e, se si lamenta la mancata traduzione, chiedere espressamente la rimessione in termini oppure dimostrare l'effettiva incapacità di esercitare il rimedio
- La presentazione di un ricorso per Cassazione inefficace può comportare condanne alle spese e alla Cassa delle Ammende se la Corte ritiene che vi sia colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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