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Sentenza

Sentenza n. 2497/2026 - Milano, Sezione 1

in punto ESECUZIONE DEL GIUDICATO della sentenza del Tribunale di Lodi n. 98/2025, depositata e resa pubblica l’11.3.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 816/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 30.7.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 11.12.2025;

Giustizia amministrativa202505241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per due annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, pari a 500 euro per ciascuna delle annualità lavorate come docente precaria, e aveva condannato il Ministero alla consegna della carta. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 luglio 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva eseguito alcun adempimento. La ricorrente ha domandato la condanna del Ministero all'integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: il TAR ha valorizzato sia la nomina del commissario ad acta, sia le ulteriori ragioni ostative richiamate dall'Adunanza plenaria, consistenti nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più soggetti e strutture, nell'eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive; il comma 4, lett. e), prevede la possibilità di imporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte nei confronti dell'Amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, per altre ragioni ostative connesse alla posizione del debitore pubblico e alle concrete modalità dell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere il giudizio di ottemperanza contro l'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'avvalimento, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15

    Ha chiarito che l'astreinte nei confronti del debitore pubblico, pur non essendo astrattamente preclusa, può essere esclusa anche in presenza di altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità, in considerazione dei vincoli normativi e di bilancio, dello stato della finanza pubblica e della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo nei confronti di un'Amministrazione statale è passato in giudicato, è stato notificato e sono decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine prefissato.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare un commissario ad acta con il compito di adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato; quando il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere riconosciuto alcun compenso.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle Amministrazioni, ma può essere negata quando la nomina del commissario ad acta assicura uno strumento alternativo di esecuzione e sussistono ulteriori ragioni ostative, quali la complessità del procedimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, i tempi tecnici necessari e l'eccezionale mole del contenzioso seriale.
  • Nel valutare l'applicazione dell'astreinte nei confronti di un'Amministrazione, il giudice può considerare anche la natura e la funzione del beneficio da eseguire: la modestia dell'importo e la sua funzione di incentivo facoltativo, non essenziale al sostentamento del beneficiario, possono concorrere a escludere la penalità di mora.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'attuazione del giudicato può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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