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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31408/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina da una domanda di risarcimento del danno proposta da una parte privata nei confronti di una dirigente scolastica, ritenuta responsabile di una condotta vessatoria nell’ambiente scolastico. La Corte d’appello di Torino aveva rigettato la domanda; successivamente la Corte di cassazione, con ordinanza n. 21574/2023, aveva respinto il ricorso del soccombente. Contro tale ordinanza il medesimo soggetto proponeva ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e ricorso per revocazione ex art. 395, comma 4, e art. 391-bis c.p.c., deducendo, in sintesi, che sarebbero stati violati gli artt. 111, 24 e 97 Cost. perché sarebbe stata negata la verità e impedita la tutela dei diritti; inoltre lamentava, quale errore revocatorio, l’omessa pronuncia sulla falsità della documentazione prodotta dalla dirigente scolastica e, con un ulteriore motivo, l’errata valutazione dell’eccezione di giudicato. Il Ministero e la dirigente scolastica resistevano con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure non configuravano un mezzo di impugnazione ammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost. e che, soprattutto, non integravano errori di percezione revocatori, ma investivano valutazioni in diritto e apprezzamenti già compiuti dalla Corte. Ha richiamato il principio secondo cui l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una falsa percezione dei fatti, assolutamente evidente, decisiva, immediatamente rilevabile dal raffronto tra decisione e atti, riferita ai soli atti interni al giudizio di cassazione e non alle attività interpretative o valutative. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario della dirigente scolastica, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    non consente di convertire in un impugnazione ordinaria o comunque ammissibile censure che non rientrino nei limiti del ricorso straordinario; nel caso concreto il mezzo è stato ritenuto non suscettibile di valutazione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza, ma non idoneo a superare i limiti di ammissibilità dell’impugnazione proposta.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente, senza incidenza sull’esito in quanto le censure non integravano errori revocatori.

  • art. 395, comma 4, c.p.c.

    l’errore revocatorio rilevante consiste in un errore di percezione dei fatti, non in valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito/diritto.

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione della sentenza/ordinanza di cassazione è ammessa solo nei limiti rigorosi dell’errore di fatto revocatorio; nella specie tali condizioni sono state escluse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non può essere utilizzato per contestare valutazioni giuridiche o apprezzamenti già compiuti dalla Corte di cassazione, ma solo nei limiti consentiti dall’ordinamento.
  • L’errore revocatorio contro le pronunce della Corte di cassazione è configurabile solo quando vi sia una falsa percezione dei fatti di causa, obiettivamente evidente, decisiva e rilevabile dal solo confronto tra decisione e atti; è invece escluso quando la censura investe interpretazioni o valutazioni.
  • La deduzione di omessa pronuncia, falsità documentale o errata valutazione del giudicato, se in realtà mira a rimettere in discussione il ragionamento decisorio, non integra di per sé errore revocatorio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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