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Ordinanza

Ordinanza n. 1715/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'Ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 236/2022 (R.G. n. 95/2022) del Giudice di Pace di Mirabella Eclano, passata in cosa giudicata come emerge dalla certificazione di passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di Mirabella Eclano.

Giustizia amministrativa202506341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Mirabella Eclano n. 236/2022, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 236/2022 del Giudice di pace di Mirabella Eclano, passata in giudicato. Il TAR aveva già rilevato la mancanza della prova della notifica della sentenza all’amministrazione, necessaria per verificare il rispetto del termine iniziale per la proposizione del ricorso, e aveva ordinato il deposito della relativa documentazione. Poiché tale precedente ordinanza istruttoria non risultava comunicata alla ricorrente, il Collegio ha reiterato l’ordine. Il TAR ha inoltre rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di competenza funzionale della sede di Napoli: trattandosi dell’ottemperanza di una sentenza resa dal Giudice di pace di Mirabella Eclano, appartenente al circondario del TAR Campania - sede di Salerno, la competenza funzionale spetterebbe a quest’ultima sede ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 113, comma 2, c.p.a. Infine, il Collegio ha osservato che la nuova notifica del ricorso alla Regione presso la sede istituzionale è intervenuta soltanto il 4 febbraio 2026, mentre la precedente notifica presso l’Avvocatura dello Stato non era rituale, non assumendo quest’ultima la difesa ex lege della Regione Campania.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha ordinato alla ricorrente di depositare entro il 31 marzo 2026 la prova della notifica della sentenza ottemperanda all’amministrazione, al fine di verificare il rispetto del termine per la proposizione del ricorso. Ha inoltre formulato il rilievo, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., relativo alla competenza funzionale del TAR Campania - sede di Salerno, quale giudice competente per l’ottemperanza della sentenza del Giudice di pace di Mirabella Eclano. Ha rilevato, altresì, l’irritualità della prima notifica effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, poiché essa non rappresenta ex lege la Regione Campania, prendendo atto della successiva rinotifica presso la sede dell’amministrazione il 4 febbraio 2026. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 28 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio, previa sottoposizione alle parti, questioni rilevabili d’ufficio non esaminate, qui in relazione alla competenza funzionale del giudice dell’ottemperanza.

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    Individuato dal Collegio quale disposizione rilevante per la competenza funzionale del TAR Campania - sede di Salerno.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individuato dal Collegio quale disposizione applicabile alla competenza funzionale per l’ottemperanza di una sentenza resa dal Giudice di pace di Mirabella Eclano.

Massime di principio

  • Per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, la competenza funzionale appartiene al TAR nella cui circoscrizione territoriale ricade l’ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza, secondo il combinato disposto degli artt. 14, comma 3, e 113, comma 2, c.p.a.
  • Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per ottemperanza, il ricorrente deve fornire la prova della notifica della sentenza ottemperanda all’amministrazione, quando tale adempimento rilevi per la decorrenza del termine di proposizione.
  • La notifica di un ricorso amministrativo alla sola Avvocatura dello Stato non è rituale nei confronti di una regione quando l’Avvocatura non ne assuma la difesa ex lege; occorre la notifica presso la sede dell’amministrazione, salva diversa rituale costituzione o rappresentanza processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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