Sentenza n. 1673/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare della licenza da circa vent'anni e destinatario di cinque precedenti rinnovi, ha impugnato il diniego di rinnovo adottato dal Questore di Cosenza. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 TULPS, sostenendo di non rientrare in alcuna delle fattispecie legittimanti il diniego, di essere incensurato e di non avere commesso reati. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e manifesta illogicità, contestando che il provvedimento fosse fondato esclusivamente su una querela presentata da un familiare per lesioni personali e minacce, successivamente rimessa, senza che fosse seguito alcun accertamento penale. Secondo il ricorrente, tale episodio isolato non sarebbe stato sufficiente a mettere in dubbio la sua affidabilità nell'uso delle armi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati e trattando congiuntamente i motivi. Ha affermato che, ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS, il diniego o la revoca delle autorizzazioni in materia di armi non presuppongono necessariamente la commissione di un reato né l'esito di un procedimento penale, potendo l'autorità valorizzare anche fatti e situazioni personali non penalmente rilevanti dai quali emerga l'inaffidabilità o il pericolo di abuso. La remissione della querela non elimina la rilevanza amministrativa dei fatti rappresentati. Nel caso concreto, la querela descriveva una conflittualità familiare protratta nel tempo, un episodio con lesioni refertate e la presenza di armi legalmente detenute, oltre al timore manifestato dai familiari di ulteriori e più gravi conseguenze. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a sostenere, in modo logico e ragionevole, il giudizio di pericolosità e inaffidabilità formulato dal Questore. Il Collegio ha richiamato il carattere eccezionale dell'autorizzazione alla detenzione e al porto di armi e la prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica, ammettendo che anche un fatto isolato ma significativo possa giustificare il diniego. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza non può essere sostitutivo e resta limitato alla verifica di errori, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità, non riscontrati nella fattispecie. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 11 TULPS, r.d. 773/1931
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione
La disposizione consente di negare o revocare l'autorizzazione quando emergano circostanze indicative dell'assenza delle condizioni di affidabilità richieste, senza necessità di una condanna penale.
art. 39 TULPS, r.d. 773/1931
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
La norma esprime la funzione preventiva del potere di pubblica sicurezza, esercitabile nei confronti di chi sia ritenuto capace di abusare delle armi.
art. 43 TULPS, r.d. 773/1931
La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi
Il diniego può fondarsi su un giudizio prognostico di inaffidabilità o di possibile abuso, ricavato anche da vicende personali non penalmente rilevanti.
Massime di principio
- Il diniego o la revoca di una licenza di porto o detenzione di armi possono essere adottati anche in assenza di una condanna penale, di un procedimento penale concluso o di fatti penalmente rilevanti, quando elementi oggettivi consentano all'autorità di pubblica sicurezza di ritenere non affidabile il richiedente o prevedibile un abuso delle armi.
- La remissione della querela o l'assenza di un successivo accertamento penale non privano necessariamente di rilevanza amministrativa i fatti rappresentati nella denuncia, che possono essere autonomamente valutati dall'autorità ai fini preventivi della disciplina delle armi.
- Anche un episodio isolato può legittimare il diniego del rinnovo della licenza di porto d'armi quando, per la sua gravità e per il contesto personale in cui si inserisce, sia idoneo a evidenziare una conflittualità o una potenziale pericolosità incompatibile con l'affidabilità richiesta.
- In materia di armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità prognostica e può valorizzare fatti concreti, anche estranei alla materia delle armi e non costituenti reato, dai quali emerga il rischio di abuso; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, ma deve verificare soltanto errori, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità.
- Poiché l'autorizzazione al porto o alla detenzione di armi ha carattere eccezionale e le esigenze di incolumità pubblica sono prioritarie, il richiedente deve offrire garanzie tali da escludere, secondo una valutazione complessiva e ragionevole, dubbi o indizi negativi sulla possibilità di abuso.
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