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Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 11858 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR sostenendo che lo studio di settore fosse stato correttamente applicato per il periodo d'imposta 2005, poiché la società avrebbe iniziato l'attività di trasporto su strada già nel 2003. Deduceva la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, dell'art. 2697 c.c. e della disciplina sugli studi di settore, oltre a omessa o insufficiente motivazione. L'Agenzia riteneva irrilevante che le autorizzazioni per la raccolta dei rifiuti fossero state rilasciate nel 2005 e richiamava la successiva modifica del codice dell'attività avvenuta nel 2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo infondato. Ha confermato che gli studi di settore presuppongono il normale svolgimento dell'attività imprenditoriale e che, nel caso concreto, il 2005 non poteva essere considerato un anno di normale esercizio, poiché in quell'anno erano state rilasciate le autorizzazioni necessarie per la raccolta dei rifiuti ed era stato assunto il personale occorrente. La modifica del codice dell'attività intervenuta nel 2007 è stata ritenuta meramente formale e non decisiva. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.200 euro, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies

    Richiamato dall'Agenzia come fondamento della legittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore; la Corte ha tuttavia escluso che, nel caso concreto, ricorressero i presupposti sostanziali per applicarli.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Disciplina la cartella di pagamento oggetto dell'impugnazione, relativa al recupero della maggiore IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35

    Richiamato nel motivo di ricorso dell'Agenzia, ma non ritenuto idoneo a superare l'accertamento secondo cui l'attività concreta era iniziata solo dopo il rilascio delle autorizzazioni.

  • Legge n. 146 del 1998, art. 10, commi 1 e 4

    Gli studi di settore si applicano, in linea generale, a contribuenti con periodo d'imposta di dodici mesi e presuppongono il normale svolgimento dell'attività imprenditoriale. Il primo periodo caratterizzato dall'avvio concreto dell'attività può quindi essere escluso.

  • Art. 2697 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia in tema di onere della prova. La Corte ha valorizzato la prova concreta fornita dalla società circa il rilascio delle autorizzazioni e l'effettivo avvio dell'attività.

  • D.P.R. n. 322 del 1998

    Richiamato in relazione al provvedimento amministrativo applicativo della disciplina degli studi di settore, senza incidere sull'esito della controversia.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ha escluso entrambi, ritenendo corretta e adeguatamente motivata la sentenza della CTR.

Massime di principio

  • Gli studi di settore non possono essere applicati automaticamente sulla base del solo scostamento dai valori statistici: è necessario che l'impresa si trovi in una situazione di normale esercizio dell'attività.
  • Il primo anno in cui l'attività viene concretamente avviata, soprattutto quando sono necessarie autorizzazioni amministrative e assunzioni di personale, può costituire una causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore.
  • Per individuare l'inizio effettivo dell'attività rilevano i fatti sostanziali, come autorizzazioni, disponibilità dei mezzi, assunzione del personale e concreta operatività, non soltanto la data formale dichiarata o il codice attività.
  • La modifica successiva del codice dell'attività ha valore prevalentemente formale e non dimostra, da sola, che l'attività concreta fosse già iniziata in precedenza.
  • Nel contraddittorio sugli studi di settore il contribuente deve allegare e documentare le circostanze specifiche che spiegano lo scostamento; se lo fa, l'Amministrazione deve esaminarle e motivare adeguatamente l'eventuale rigetto.
  • La validità di un accertamento fondato sugli studi di settore dipende quindi dalla combinazione tra corretta classificazione dell'attività, effettivo periodo di operatività e adeguata valutazione delle peculiarità concrete dell'impresa.

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