Sentenza del 11/08/2016 n. 16979 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'accertata mancata introduzione fisica, ma solo virtuale e cartolare, di merci importate in un deposito IVA. L'Agenzia delle Dogane aveva richiesto il pagamento dell'IVA all'importazione, ritenendo che il beneficio fiscale previsto per i depositi IVA fosse subordinato all'effettiva introduzione materiale delle merci. La ricorrente ha contestato sia la valutazione delle prove sulla mancata introduzione fisica, sia l'obbligo di versare nuovamente l'IVA, sostenendo che l'imposta era stata comunque assolta, seppure tardivamente, mediante autofatturazione all'atto dell'estrazione delle merci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché formulato come omessa o insufficiente motivazione secondo una versione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non più applicabile: il fatto storico era stato esaminato dalla CTR e la censura mirava sostanzialmente a rivalutare le prove. Ha invece accolto il secondo motivo. La mancata introduzione fisica nel deposito IVA costituisce una violazione della disciplina e può essere sanzionata, ma, se l'IVA è stata successivamente assolta mediante autofatturazione e non vi è frode o danno per l'erario, non è legittimo pretendere un secondo versamento dell'imposta, perché ciò violerebbe la neutralità dell'IVA e il diritto alla detrazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Campania, in diversa composizione, per valutare la proporzionalità della sanzione, il ritardo nel pagamento e le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis
Disciplina dei depositi IVA e delle modalità di assolvimento dell'imposta, incluso il meccanismo dell'autofatturazione previsto dal comma 6.
Il beneficio del deposito IVA presuppone l'effettiva introduzione fisica delle merci. Tuttavia, quando l'IVA è stata comunque assolta mediante inversione contabile, la mancata introduzione materiale non giustifica una duplicazione dell'imposta; può invece comportare una sanzione proporzionata.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3, 17, comma 2, 23, 25 e 67
L'art. 17, comma 2, disciplina l'assolvimento dell'IVA mediante inversione contabile; gli artt. 23 e 25 riguardano le annotazioni nei registri delle fatture emesse e degli acquisti.
L'autofatturazione e la doppia annotazione dell'operazione possono realizzare l'assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione delle merci, evitando che la stessa imposta venga richiesta e pagata due volte.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Prevede le sanzioni per il ritardato od omesso versamento dei tributi.
In caso di pagamento tardivo dell'IVA, la violazione può essere sanzionata, ma la sanzione deve essere graduata e proporzionata al ritardo, all'assenza di frode e all'eventuale mancanza di danno per l'erario.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012
Il ricorso è ammesso per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
In Cassazione non è più sufficiente lamentare genericamente l'insufficienza o l'erroneità della motivazione o la mancata valorizzazione di singoli elementi probatori. Occorre indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, completamente omesso dal giudice.
Art. 16, par. 1, della direttiva IVA
La Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile con il diritto UE una normativa che subordini l'esenzione all'importazione all'introduzione fisica delle merci nel deposito fiscale.
Gli Stati membri possono richiedere la presenza materiale delle merci nel deposito IVA e prevedere sanzioni per la violazione, purché tali sanzioni rispettino il principio di proporzionalità.
Sentenza Corte di Giustizia UE 14 luglio 2014, causa C-272/13
Il tardivo versamento dell'IVA, in assenza di frode o danno al bilancio dello Stato, costituisce una violazione formale che non può compromettere il diritto alla detrazione.
La violazione degli obblighi formali relativi al deposito IVA non può condurre a una doppia imposizione quando l'IVA è stata comunque assolta; resta possibile una sanzione adeguata e proporzionata.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
La cassazione con rinvio comporta la rimessione della causa al giudice di merito.
Quando la decisione impugnata viene cassata per un errore di diritto e sono necessari nuovi accertamenti, la causa deve essere riesaminata dal giudice di merito in diversa composizione.
Massime di principio
- L'effettiva introduzione fisica delle merci nel deposito IVA è una condizione sostanziale per beneficiare del regime agevolato; l'introduzione meramente documentale o virtuale costituisce una violazione.
- La violazione formale non consente automaticamente all'amministrazione di riscuotere nuovamente un'IVA già assolta tramite autofatturazione o inversione contabile.
- In assenza di frode e di danno per l'erario, la conseguenza ordinaria dovrebbe essere una sanzione proporzionata, non una doppia imposizione dell'IVA.
- Per valutare la proporzionalità della sanzione occorre considerare il tempo trascorso tra l'importazione e il successivo assolvimento dell'imposta, l'eventuale pregiudizio per l'erario e la presenza o meno di condotte fraudolente.
- Nel giudizio di Cassazione il vizio di motivazione è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è sufficiente chiedere una nuova valutazione delle prove o lamentare genericamente una motivazione insufficiente.
- Il giudice di merito deve distinguere tra l'obbligo sostanziale di rispettare la fisicità del deposito e l'effetto fiscale del successivo pagamento dell'IVA, applicando sanzioni coerenti con il principio di neutralità dell'imposta.
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