Cassazione Civile, Ordinanza n. 11367/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto in sede tributaria. L'istante aveva chiesto il beneficio davanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, ma l'istanza era stata respinta perché l'autocertificazione sul non superamento del limite reddituale non risultava conforme alla previsione normativa, in quanto priva della copia del documento di identità e non integrata nonostante la possibilità concessa. Proposto ricorso davanti alla Corte di cassazione, la parte ricorrente ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice dell'opposizione si sarebbe dichiarato incompetente erroneamente, ritenendo che l'opposizione riguardasse un provvedimento del Presidente della Commissione tributaria provinciale, mentre essa sarebbe stata rivolta contro un provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione tributaria regionale. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato: il Presidente della CTR non aveva deciso su una questione di competenza, ma aveva rigettato l'opposizione confermando il diniego del patrocinio perché l'autocertificazione reddituale era irregolare, mancando la copia del documento di identità prescritta. Poiché il motivo investiva un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base della decisione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sono state inoltre poste a carico della parte ricorrente le spese di lite, la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., e l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro della doglianza, ma la Corte osserva che la censura è inconferente rispetto alla motivazione della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in ricorso, ma la sua formulazione non colpisce la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte applica la condanna per lite temeraria o per grave scorrettezza processuale, valorizzando la palese inconsistenza delle argomentazioni svolte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È affermata la sussistenza delle condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve censurare specificamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata; una doglianza che colpisca un presupposto diverso o inesistente è inammissibile per difetto di pertinenza.
- L'inammissibilità del motivo si configura quando il ricorrente non si confronta con il fondamento effettivo del provvedimento, limitandosi a prospettare un errore del giudice non decisivo o non realmente posto a base della decisione.
- Nei casi di argomentazioni manifestamente inconferenti o prive di reale attinenza alla decisione impugnata, può essere disposta anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
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