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Sentenza

Sentenza n. 2399/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di reiezione dell'Inps di Milano n. 490090611354 della domanda di Cig ordinaria n. prot. INPS.4900.20/07/2021.1273764 del 13.10.2022, notificato il 15.10.2022, e del provvedimento di reiezione dell'Inps di Milano n. 490090611355 della domanda di Cig ordinaria n. prot. INPS.4900.20/07/2021.1273845 del 13.10.2022 notificato il 15.10.2022; -di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, conosciuto ovvero anche non conosciuto; NONCHÉ PER LA DECLARATORIA della concessione della richiesta integrazione salariale (C.I.G.) per il periodo dal 05.07.2021 al 15.08.2021 come da apposite rispettive domande, con ammissione al pagamento diretto delle spettanze rivenienti dal predetto accoglimento a carico dell'I.N.P.S.

Giustizia amministrativa202300055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi dell'INPS relativi a due domande di CIGO per crisi temporanea di mercato nel periodo dal 5 luglio 2021 al 15 agosto 2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIGO)

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava due provvedimenti dell'INPS che avevano respinto le domande di integrazione salariale ordinaria per crisi temporanea di mercato. Deduceva violazione e falsa applicazione del d.lgs. 148/2015, eccesso di potere, travisamento dei presupposti, sviamento, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. In particolare, sosteneva che il calo della produzione e delle immatricolazioni dimostrasse la crisi di mercato e il nesso con la contrazione delle commesse; contestava l'assenza di indicazioni circa i dati o documenti ulteriori necessari; lamentava che l'INPS non avesse richiesto integrazioni istruttorie qualora avesse ritenuto insufficienti le informazioni; rilevava, infine, che i dinieghi non esplicitassero l'iter logico seguito né le ragioni della ritenuta insussistenza dell'oggettività della crisi e della non imputabilità della situazione all'impresa. L'INPS eccepiva preliminarmente l'improcedibilità per litispendenza con altro ricorso e, nel merito, l'infondatezza dell'impugnazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di litispendenza, rilevando che il presente giudizio riguardava provvedimenti del 13 ottobre 2022, autonomi e sostitutivi rispetto ai precedenti dinieghi del 24 settembre 2021, oggetto di altro ricorso. Ha inoltre respinto la richiesta di riunione con altri giudizi, aventi oggetti e periodi temporali differenti. Nel merito, ha richiamato la natura eccezionale della CIGO e i presupposti dell'art. 11, comma 1, d.lgs. 148/2015: situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili oppure situazione temporanea di mercato. La valutazione dell'INPS è connotata da discrezionalità tecnico-amministrativa e deve essere compiuta con prognosi ex ante sulla prevedibilità della ripresa produttiva, sulla base delle informazioni disponibili al momento della domanda. Il sindacato giudiziale è pertanto limitato ai casi di manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento. Tuttavia, tale discrezionalità non esonera l'INPS dall'obbligo di motivare in modo intelligibile le ragioni per cui i dati e la documentazione prodotti siano ritenuti insufficienti o inattendibili. Nel caso concreto, i dinieghi si limitavano ad affermare genericamente l'assenza di informazioni congrue e probanti sulla crisi di mercato e di dimostrazione del nesso causale con la contrazione dell'attività, senza indicare gli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento della valutazione, nonostante la documentazione prodotta e l'integrazione istruttoria. È stato quindi accertato il difetto di motivazione, con annullamento dei due dinieghi. Il TAR non ha invece esaminato le censure relative alla sufficienza dei dati, al nesso causale e all'eventuale obbligo dell'INPS di richiedere ulteriori documenti, né ha dichiarato direttamente il diritto alla concessione della CIGO, poiché tali questioni attengono alla discrezionalità tecnico-amministrativa e richiedono il rinnovato esercizio del potere con adeguata motivazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, d.lgs. 148/2015

    agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: lett. a) "situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali"; lett. b) "situazioni temporanee di mercato"

    La CIGO è ammessa per eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti oppure per situazioni temporanee di mercato; la transitorietà va valutata mediante prognosi ex ante sulla prevedibilità della ripresa produttiva e la non imputabilità esclude la socializzazione del normale rischio d'impresa.

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione dei ricorsi è stata esclusa perché i giudizi riguardavano provvedimenti, domande e periodi temporali differenti.

Massime di principio

  • La valutazione dell'INPS sui presupposti per la concessione della CIGO costituisce esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o del travisamento dei fatti.
  • La transitorietà della situazione aziendale rilevante ai fini della CIGO deve essere apprezzata con una prognosi ex ante, sulla base delle informazioni disponibili al momento della presentazione della domanda, verificando la prevedibilità della ripresa produttiva.
  • La CIGO, in quanto deroga alla regola del sinallagma retributivo e comporta un intervento a carico della collettività, è soggetta a interpretazione restrittiva quanto ai presupposti di ammissione; la non imputabilità non consente di trasferire alla collettività il normale rischio d'impresa.
  • Anche nell'esercizio di un'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, l'INPS deve motivare in modo concreto e intelligibile le ragioni per cui i dati e la documentazione prodotti dal richiedente siano ritenuti insufficienti, inattendibili o inidonei a dimostrare la crisi di mercato e il suo nesso con la contrazione dell'attività.
  • Quando l'illegittimità del diniego di CIGO consiste esclusivamente in un difetto di motivazione, il giudice deve annullare il provvedimento senza sostituirsi all'INPS nella valutazione tecnica dei presupposti sostanziali e senza dichiarare direttamente il diritto alla prestazione; l'amministrazione deve rinnovare l'esercizio del potere con adeguato corredo motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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