Sentenza del 29/01/2016 n. 119 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
RISCOSSIONE - Beneficium excussionis - opera esclusivamente nella fase dell'esecuzione forzata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato un’ingiunzione di pagamento di 369,48 euro relativa all’ICI 2008 dovuta dalla società. Ha sostenuto, da un lato, di non aver ricevuto personalmente l’avviso di accertamento notificato solo alla società e, dall’altro, che l’azione nei suoi confronti fosse illegittima perché non era stata previamente escussa, con esito infruttuoso, la società, invocando il beneficium excussionis previsto dall’art. 2304 c.c.
La decisione
La Commissione ha ritenuto fondato l’appello solo quanto all’ammissibilità del ricorso: la socia, non avendo ricevuto personalmente l’avviso di accertamento, poteva impugnare l’ingiunzione e contestualmente gli atti presupposti non notificati. Tuttavia, nel merito, ha respinto il ricorso. La mancata notifica personale dell’accertamento non ha leso il diritto di difesa, poiché la socia poteva contestarlo insieme all’ingiunzione. Inoltre, il beneficium excussionis opera soltanto nella fase dell’esecuzione forzata, non ancora iniziata con la semplice notificazione dell’ingiunzione, che è un atto propedeutico volto a costituire il titolo esecutivo. L’ingiunzione è stata quindi confermata e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il socio destinatario della notificazione può impugnare, unitamente all’avviso di mora, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificati.
Il contribuente che riceve per la prima volta un atto della riscossione può contestare insieme a esso anche gli atti impositivi presupposti non previamente notificati, senza subire una lesione del diritto di difesa.
Art. 2304 del codice civile
I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale.
Il beneficium excussionis tutela il socio illimitatamente responsabile nella fase esecutiva vera e propria. Non impedisce al creditore di notificare preventivamente un’ingiunzione o altro atto propedeutico alla futura esecuzione.
Massime di principio
- Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone può impugnare l’atto di riscossione notificatogli anche se non aveva ricevuto personalmente l’avviso di accertamento notificato alla società.
- La mancata notifica dell’atto presupposto non determina automaticamente la nullità dell’atto successivo: il destinatario può far valere le proprie contestazioni impugnando congiuntamente l’atto presupposto non notificato.
- Il beneficium excussionis non impedisce la notifica dell’ingiunzione di pagamento o di un atto equivalente, perché tali atti sono anteriori e strumentali all’esecuzione forzata.
- La preventiva escussione del patrimonio sociale può essere fatta valere dal socio quando inizi concretamente l’esecuzione sui suoi beni; fino a quel momento, la formazione del titolo nei suoi confronti può essere legittima.
- La responsabilità solidale del socio per i debiti tributari della società non elimina il diritto di difesa, ma consente al socio di contestare sia la propria responsabilità sia il debito sociale nei limiti e nei termini previsti per l’impugnazione dell’atto ricevuto.
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